In merito alla composizione qualitativa delle associazioni cui partecipino iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i professionisti devono appartenere alle categorie professionali organizzate in Ordini e Collegi professionali. Di conseguenza, eventuali riorganizzazioni dell’attività professionale esercitata da un professionista, potranno realizzarsi tramite il ricorso ad altri istituti disciplinati nell’ordinamento.
È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 122 del 28 novembre 2023, scaturito a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha prospettato una particolare casistica al medesimo Consiglio Nazionale.
L’Ordine territoriale, infatti, ha posto il caso di uno studio associato composto da due iscritti all’Albo: uno cessa la professione cancellandosi dall’Albo e lascia l’associazione, l’altro resta (con il 99% degli utili e le perdite) associandosi con un manager informatico (con 1%) per svolgere prestazioni tecniche con le seguenti attività: formazione ed istruzione all’utilizzo di strumenti informatici rivolta a piccoli gruppi aziendali e/o singoli (Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Software di Business Planning e Controllo di Gestione, nonché Software di collaborazione aziendale, quali Microsoft Teams Zoom – Video/Web Conferencing).
In virtù di quanto sopra descritto, l’Ordine ha chiesto al CNDCEC se, detta associazione, possa essere accettata ed inserita in calce all’Albo.
Il parere del CNDCEC – Premesso che l’Ordine non ha allegato lo statuto aggiornato dell’associazione professionale in questione, con riferimento al quesito posto, secondo il CNDCEC è necessario preliminarmente soffermarsi sulla disciplina applicabile alle associazioni tra professionisti per l’esercizio di una o più professioni.
Al riguardo, occorre rammentare che, l’articolo 10, comma 11, della Legge n. 183/2011, ha previsto l’abrogazione della Legge n. 1815/1939, recante la “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”. Lo stesso articolo 10 della Legge n. 183/2011, al comma 9, ha invece disposto che “Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Al riguardo, in seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 183/2011, il CNDCEC evidenzia che residuavano molti dubbi in ordine alla corretta portata delle disposizioni contenute nell’articolo 10, commi 9 e 11, relativamente all’ambito applicativo dell’articolo 1 della Legge n. 1815/1939.
Tuttavia, la formulazione non cristallina del testo della Legge n. 183/2011, secondo il CNDCEC continuava ad esser fonte d’incertezze applicative, maggiormente sentite presso le professioni le cui leggi istitutive non contenevano una disciplina esaustiva sulle associazioni tra professionisti.
In tale contesto, si è venuta a posizionare la riforma dell’ordinamento forense, avvenuta tramite la Legge n. 147/2012, successivamente modificata dalla Legge n. 124/2017 che ha rivisitato la disciplina delle associazioni tra avvocati, occupandosi anche delle associazioni multidisciplinari.
In particolare, l’articolo 4 della Legge n. 247/2012 contempla che, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni tra avvocati, oltre agli iscritti all'Albo forense, anche altri liberi professionisti (appartenenti alle categorie successivamente individuate dal D.M. 4 febbraio 2016, n. 235) tra cui i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili.
Il Consiglio Nazionale, in riferimento a quanto interessa nel Pronto Ordini in commento, richiama l’ultimo periodo del medesimo articolo 4, comma 2, della Legge n. 247/2012, il quale precisa come la professione forense possa essere esercitata da un avvocato che partecipi ad associazioni costituite tra altri liberi professionisti, riconoscendo, in tal modo, la possibilità che anche professionisti iscritti in albi ed elenchi di altre professioni possono associarsi tra di loro.
In considerazione di quanto sopra esposto, in assenza di precise disposizioni del D. Lgs. n. 139/2005 relative a tali tematiche, per quanto concerne la composizione qualitativa delle associazioni cui partecipino iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il Consiglio Nazionale ritiene che i professionisti debbano appartenere alle categorie professionali organizzate in Ordini e Collegi professionali.
In virtù di tutto quanto descritto in precedenza, concludendo, lo stesso Consiglio Nazionale aggiunge un ulteriore osservazione, sottolineando che, eventuali riorganizzazioni dell’attività professionale esercitata da un professionista, più che ricorrere a soluzioni che al momento non trovano un solido appiglio normativo, potranno realizzarsi tramite il ricorso ad altri istituti disciplinati nell’ordinamento.