11 aprile 2013

Enti locali: il commercialista è revisore dei conti

Pienamente legittima l’inclusione del commercialista nel registro dei revisori.

Autore: Redazione Fiscal Focus
Inclusione pienamente legittima - Secondo il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza del 23 marzo scorso, nell'elenco regionale da cui estrarre a sorte i revisori degli enti locali si possono legittimamente includere anche soggetti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tuttavia non iscritti in quell’apposito registro. Tale inclusione è quindi considerata ‘pienamente legittima’.

Le normative - Dunque, percorrendo a ritroso le normative poste a base dell’esposta questione, emerge che l’art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, (Legge n. 148/2011) stabiliva che “a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. Secondo tali disposizioni, l’individuazione dei criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco dei revisori degli enti locali era da imputare a uno specifico decreto emanato dal Ministro dell’Interno, ossia del D.M. n. 23/12 che ha di fatto istituito il registro dei revisori dei conti degli enti locali. Il decreto stabilisce che, dopo specifica istanza, possono essere inseriti nel suddetto elenco non solo gli iscritti nel Registro dei revisori legali, quanto anche gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. L’elenco è regionale è costituito tenendo presente la residenza anagrafica degli iscritti; inoltre, in rapporto alla densità demografica degli enti locali, è stata decisa una partizione in tre fasce.

La decisione del Tar del Lazio – Ciò detto, si sottolinea come il Tribunale amministrativo laziale abbia chiarito che a definire l’istituzione di un elenco di revisori degli enti locali siano stati sia il D.L. n. 138/11 sia il D.M. n. 23/12. In aggiunta a ciò, gli stessi provvedimenti hanno altresì tracciato le modalità da seguire per inserire i soggetti istanti e quelle per selezionare i membri dell’organo di revisione economico-finanziario. Su tali presupposti è stata rigettata anche l’obiezione avanzata dall’Inrl, secondo il quale i due provvedimenti non avrebbero prestato fede alla direttiva comunitaria sulla revisione legale, attuata dal D.Lgs. n. 39/2010. A tal proposito, il Tar del Lazio ha risposto che la legge introdotta con il D.Lgs. n. 39/2010 disciplina in maniera esclusiva l’attività di revisore contabile presso i soggetti di diritto privato o enti di interesse pubblico; pertanto esclude il controllo sui revisori contabili degli enti locali. Per questi ultimi soggetti, infatti, è stata emanata un’apposita legge, autonoma dalla precedente, poiché il diverso settore d’applicazione implica l’adozione di regole specifiche. In definitiva, con questa decisione del Tar del Lazio si sottolinea la connessione tra l’attività del revisore e quella del commercialista, della quale la prima rappresenta una delle molteplici funzioni. Quindi se ne deduce una sostanziale coerenza tra le disposizioni del TUEL, la normativa comunitaria contenuta nella direttiva 2006/43/CEE e i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 10, 11, 97 della Carta Costituzionale.
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