31 maggio 2017

Esame di stato Revisore legale: le nuove regole già dal 2017

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa – Coloro che sostengo l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di dottore commercialista nella I° sessione del 2017, potranno già sostenere la prova aggiuntiva anche per l’abilitazione alla professione di revisore legale solo se è stato compiuto il relativo tirocinio dei 36 mesi.

Lo chiarisce il CNDCEC nel Pronto ordini n. 86/2017 del 15 maggio scorso, dando risposta ad un quesito in merito.

La disciplina per l’accesso alla professione di revisore legale è stata, infatti, di recente modificata con il Decreto del Ministero della Giustizia n. 63 del 19 gennaio 2016 (pubblicato in GU del 4 maggio 2016). In particolare. all’art. 11 del citato decreto è stabilito che chi accede a sostenere gli esami di stato per divenire dottore commercialista ed esperto contabile, se vuole esercitare anche la professione di revisore legale è chiamato a sostenere una prova aggiuntiva (che diventano, dunque, quattro in totale, ossia 3 per la professione di commercialista più quella aggiuntiva per la revisione legale), a condizione che sia stato compiuto il relativo tirocinio di 36 mesi previsto dall’art. 3 D.Lgs. 39/2010 e dalla normativa comunitaria.

Come comportarsi – La novità in commento trova applicazione a decorre dal 2017 ossia dagli esami da sostenere a partire dalla sessione di giugno di quest’anno. In particolare, a tal proposito, il CNDCEC, nel citato documento di prassi di cui in premessa, ha chiarito che, a partire da questa prima sessione 2017, chi sostiene l’esame per dottore commercialista ed esperto contabile e vuole abilitarsi anche all’esercizio della revisione legale, ha due possibilità:
  • se sono stati già compiuti i 36 mesi di tirocinio previsti per la revisione legale, è possibile già sostenere nella sessione le quattro prove (le 3 di commercialista e la quarta per la revisione);
  • se non sono stati compiuti i 36 mesi, è possibile sostenere ora solo le tre prove per abilitarsi a dottore commercialista ed esperto contabile e rinviare la quarta prova al compimento dei 36 mesi di tirocinio.

Prima del 2017 – Sono, invece, esonerati dalla prova aggiuntiva colo che hanno superato l’esame di stato per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile nelle sessioni del 2016 o precedenti. Tali soggetti, dunque, sono già abilitati all’esercizio della professione di revisore. A chiarirlo è il MEF nella FAQ n. 4 presente sul proprio sito al seguente link, dove espressamente si legge che “In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1 marzo 2016, n. 110, o anteriore. Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione nel registro dei revisori, dei seguenti requisiti:
  • svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
  • requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145;
  • titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145”.
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