La revisione negli enti locali: area “attività contrattuale e appalti”, è il titolo del documento di ricerca pubblicato il 31 gennaio 2024 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC).
Esso rappresenta l’aggiornamento delle carte di lavoro a supporto dello svolgimento dell’attività di revisione degli enti locali, con particolare riferimento alle verifiche relative all’area “attività contrattuale e appalti”, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023) e della recente prassi.
L’elaborato rientra in un più ampio intervento d’aggiornamento degli strumenti operativi allegati al documento “La revisione negli enti locali: Quaderno II”, pubblicato dal CNDCEC nel luglio 2020, al fine di fornire ai colleghi che svolgono il ruolo di organo di controllo negli enti locali, un supporto operativo adeguato ed allineato alle recenti modifiche normative e di prassi.
Il summenzionato documento di ricerca, in particolare, è il frutto della revisione dei precedenti modelli (check-list e verbale), a seguito dell’abrogazione, dal 1° luglio 2023, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’aggiornamento con le nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 36/2023, in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.
Il D. Lgs. n. 36/2023 è entrato in vigore il 1° aprile 2023, ma il Codice ha acquisito efficacia a partire dal 1° luglio 2023, prevedendo per alcune disposizioni un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, in cui si applicavano ancora le disposizioni del vecchio Codice (D. Lgs. n. 50/2016).
Il documento di ricerca - Il CNDCEC divide il documento in due parti, la prima dedicata alla check-list e la seconda ad un modello di verbale, i quali possono costituire la base per predisporre la documentazione utile a comprovare il lavoro svolto e ad ottenere gli elementi probativi, validi e sufficienti, ai fini dell’espressione del proprio giudizio.
Si tratta di strumenti operativi che, non avendo rango di principio, non sono vincolanti e possono essere declinati a discrezione del revisore.
Nello specifico, la prima parte dedicata alla check-list, si sofferma anzitutto sulla struttura della stessa, dove si precisa che l’organo di controllo deve documentare ogni operazione eseguita durante lo svolgimento della propria attività, attraverso verbali (riportanti gli esiti dell’attività di vigilanza, ispezione e accertamento) e/o carte di lavoro (riportanti gli esiti dell’attività di controllo) e dovrà specificare le tecniche utilizzate, fornendo adeguata motivazione circa la loro idoneità.
Le carte di lavoro costituiscono mezzi della prova in ordine all’attività d’acquisizione di elementi probativi a supporto del giudizio professionale e documentano le valutazioni effettuate.
L’organo di controllo redige le carte di lavoro avvalendosi anche delle check-list e documentando, così, l’attività svolta: le check-list consistono, infatti, nell’elenco dei controlli da effettuare nel corso delle verifiche condotte nell’arco dell’anno.
Successivamente ci si sofferma sul contenuto della check-list – Area “Attività contrattuale e appalti”, nonché sui relativi modelli (check-list generale e check-list sugli affidamenti).
La prima parte del documento si conclude con il paragrafo dedicato al Fondo pluriennale vincolato, dove si specifica che, l’Organo di revisione, ha verificato che l’Ente, nelle more dell’adeguamento dei principi applicati al D. Lgs. n. 36/2023, per le opere avviate applicando le norme del nuovo Codice dei contratti, ha conservato il fondo pluriennale vincolato, secondo le modalità previste dal paragrafo 5.4.9 dell’allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, adeguandolo alle novità del D. Lgs. n. 36/2023.
La seconda ed ultima parte del documento di ricerca in esame, come anticipato, si sofferma sul verbale, in quanto, gli esiti dell’attività svolta (documentata nelle carte lavoro generate, anche sulla base delle check-list) vengono recepiti dal revisore nei verbali relativi alle verifiche trimestrali oppure riferiti alla specifica attività di verifica.
Sul punto, i commercialisti ricordano che, i verbali dell’organo di revisione, non sono riconducibili al genus dei libri contabili e, quindi, non occorre che siano vidimati e bollati.
I verbali svolgono, comunque, la funzione di documentare l’attività del revisore: sono atti compiuti nell’esercizio di pubbliche funzioni e fanno fede fino a querela di falso delle dichiarazioni e degli altri fatti che l’organo di revisione attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
In ragione della particolare natura dell’oggetto del controllo (attività contrattuale e appalti), i commercialisti specificano che, nel modello di verbale che viene proposto nel documento di ricerca in commento, s’invita il revisore a fornire indicazione della metodologia di campionamento utilizzata o del criterio adottato per identificare gli elementi oggetto di analisi e verifica, tenuto conto delle specificità dell’ente, delle specificità dell’area oggetto di revisione e dei rischi ad essa associati.
Nel contesto del documento in esame, in particolare, ai commercialisti preme evidenziare che, il nuovo Codice dei contratti pubblici, oltre all’innalzamento delle soglie economiche, introduce alcuni nuovi principi atti a semplificare l’azione amministrativa dell’ente locale e, tra questi, gli stessi segnalano il «principio del risultato» (articolo 1, D. Lgs. n. 36/2023).