In relazione all’iscrizione nell’Elenco Speciale, nel caso di un professionista dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico, l’unico criterio in base al quale potrà procedersi alla stessa, è quello della residenza, non potendo essere confuso il domicilio professionale con la sede lavorativa del soggetto esercente un’attività incompatibile con la professione.
È quanto emerge nel Pronto Ordini n. 44 dell’8 maggio 2023, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione di un professionista nell’Elenco Speciale e, nello specifico, riguardo al requisito della residenza o del domicilio professionale.
Un Ordine territoriale, infatti, rivolgendosi al CNDCEC, ha posto un quesito, rappresentando di aver ricevuto da un dottore commercialista, dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico con sede lavorativa in Olbia, una richiesta d’iscrizione all’Albo. Come lo stesso Ordine ha evidenziato, considerato che l’attività lavorativa da questo esercitata è incompatibile con l’esercizio della professione e permetterebbe solo l’iscrizione nell’Elenco Speciale, il medesimo Ordine ha chiesto al Consiglio Nazionale se fosse possibile procedere alla sua iscrizione in base ai criteri del domicilio professionale, da ravvisarsi nel territorio in cui ricade la sede lavorativa del richiedente, anziché in base alla residenza.
Il parere del CNDCEC - Anzitutto, il Consiglio Nazionale richiama quanto dall’articolo 34, comma 8, del D. Lgs. n. 139/2005, ovvero che, l’iscrizione nell’Elenco Speciale di coloro che non possono esercitare la professione, è subordinata ad una specifica richiesta da parte dell’interessato.
Di conseguenza - osserva il CNDCEC - qualora il dottore commercialista che versi in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione non abbia richiesto d’iscriversi nell’Elenco Speciale, bensì alla Sezione A dell’Albo, la richiesta d’iscrizione dovrà essere rigettata, indicando il motivo d’incompatibilità come previsto dall’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2005.
Nel provvedimento di rigetto si potrà, altresì, comunicare allo stesso la possibilità di potersi iscrivere nell’Elenco Speciale presentando apposita domanda.
Tenendo, quindi, in considerazione quanto stabilito dalle suddette disposizioni, il CNDCEC osserva come sia noto che, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo, può procedersi sia in base al requisito della residenza, sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo (come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale) il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale.
Sul punto, lo stesso Consiglio Nazionale richiama quanto chiarito nell’Informativa n. 22/2019, in quanto esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, il numero dei clienti, il giro di affari, ecc.
La caratteristica di “prevalenza” che il luogo di esercizio dell’attività professionale deve possedere per poter essere considerato, in maniera inequivocabile, quale “domicilio professionale”, conduce ad identificare il domicilio professionale come luogo fisico in cui l’attività professionale viene effettivamente svolta in maniera principale.
Quanto sopra precisato, espone il Consiglio Nazionale ad un’ulteriore osservazione: considerato che il domicilio professionale è strettamente connesso con l’esercizio effettivo dell’attività professionale del dottore commercialista, infatti, nel caso prospettato nel quesito in esame, non può configurarsi alcun domicilio professionale, in quanto il richiedente non può esercitare alcuna attività professionale propria del dottore commercialista per motivi d’incompatibilità derivanti dall’essere dipendente a tempo pieno e indeterminato di un ente pubblico.
Di conseguenza, secondo il CNDCEC, l’unico criterio in base al quale potrà iscriversi nell’Elenco Speciale è quello della residenza, non potendo essere confuso il domicilio professionale con la sede lavorativa del soggetto esercente un’attività incompatibile con la professione.
Tutto quanto sopra esposto, a giudizio del medesimo Consiglio Nazionale, è in linea con la risposta che lo stesso aveva fornito nel Pronto Ordini n. 167/2019, nella quale già si aveva avuto modo di evidenziare che il soggetto iscritto nell’Elenco Speciale, non esercitando la professione perché in condizione d’incompatibilità, non detenesse un proprio domicilio professionale e potesse richiedere l’iscrizione nell’Elenco Speciale unicamente sulla base della residenza.
Nella risposta al summenzionato Pronto Ordini, il CNDCEC aveva anche avuto modo di specificare che, tale affermazione, poteva subire delle deroghe nel caso d’ipotesi d’incompatibilità che non fossero assolute e che permettessero comunque lo svolgimento di alcune attività professionali (come ad esempio i docenti universitari a tempo pieno che autorizzati possono svolgere alcune attività tipiche della professione). In tali casi, infatti, potendo questi svolgere attività professionali e detenere così un domicilio professionale, l’iscrizione nell’Elenco Speciale può essere richiesta anche in base al domicilio professionale.