28 settembre 2016

Nuovo codice deontologico per i CdL: già in vigore

È in vigore da ieri il nuovo codice deontologico dei Consulenti del Lavoro. Tante modifiche: maggiori responsabilità e obblighi di formazione in primo piano

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Con una notizia di ieri il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro ha approvato il nuovo Codice deontologico della professione. Tale modifica si è resa necessaria per via dell’introduzione nel nostro ordinamento di disposizioni quali quelle riguardanti la riforma delle professioni liberali, l’ordinamento delle società tra professionisti così come l’obbligatorietà della formazione, che hanno richiesto l’intervento all’interno del codice deontologico professionale il quale comunque rimane inalterato nell’impianto originale. Tale codice è in vigore da ieri.
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 29 luglio 2016 ha dunque approvato alcune modifiche ed implementazioni al Codice, con degli interventi dovuti in massima parte in adempimento alle disposizioni contenute negli articoli da 4 ad 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) e dal DM Giustizia 8 febbraio 2013, n 34 (Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali); ma vediamo in dettaglio i risvolti nel codice deontologico.

Ambito di applicazione e obblighi di formazione – Con la modifica apportata, il Codice si applica ora non solo ai Consulenti del Lavoro, ma anche alle società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro, sulla base di quanto disposto all’articolo 12 del sopra richiamato D.M. n. 34/2013. Inoltre è stato anche posto l’accento sull’importanza della formazione chiarendo che il mancato rispetto del Regolamento per la formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare.

Rapporti con i colleghi e i praticanti - Ma non solo: si segnala che l’articolo 20 del Codice sancisce che “i rapporti tra i Colleghi e tra Consulenti del Lavoro ed istituzioni (quali ad esempio i Consigli Provinciali) devono essere ispirati alla correttezza e lealtà”, per cui “le conversazioni telefoniche tra Colleghi non devono essere registrate e analogamente la corrispondenza ed il contenuto dei colloqui intercorsi tra Colleghi non devono esser riportati in atti processuali”, e le controversie tra Colleghi devono trovare una composizione nell’ambito del Consiglio Provinciale, allo scopo di salvaguardare il decoro e la dignità dell’Ordinamento Professionale.
Ma si hanno previsioni anche con riferimento ai praticanti, i quali sono considerati a tutti gli effetti il futuro della Categoria, per cui il Consulente, non è solamente tenuto a fornire loro l’addestramento teorico e pratico necessario, ma deve anche consentire al praticante di partecipare a corsi specifici di formazione propedeutici al superamento dell’Esame di Stato, e sulla base di quanto disposto dal comma 4, dell’articolo 9, del D.L. n 1/2012, il Consulente del Lavoro, dopo i primi sei mesi di tirocinio dovrà riconoscere al praticante un rimborso spese forfettario.

Pe quanto riguarda l’incarico professionale, al fine di dare effettività al provvedimento disciplinare della sospensione dall’attività professionale è stato inserito il comma 2 all’art. 28, in forza del quale il Consulente del Lavoro raggiunto da provvedimento di sospensione deve prontamente attivarsi per farsi sostituire da altro professionista nell’esercizio degli incarichi professionali, segnalando il nominativo al Consiglio Provinciale. Qualora egli violi tale disposizione, si procederà con l’apertura di un nuovo procedimento disciplinare a carico del Consulente del Lavoro con la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione. Sempre con riferimento agli incarichi professionali, il Consulente del Lavoro non potrà accettare incarichi da un cliente già assistito da un Collega senza avere preventivamente informato quest’ultimo, e comunque egli dovrà accertarsi che il cliente abbia già provveduto a recedere dal precedente rapporto professionale. Inoltre il Consulente dovrà astenersi dall’effettuare controlli o accertamenti sull’operato di un Collega a meno che quest’ultimo non sia stato preavvisato dal cliente.

Tutte le modifiche elencate sono inserite nel nuovo codice che per dovere di completezza alleghiamo all’articolo in questione.
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