Quando la controversia verte sul quantum del compenso, non scattano gli interessi moratori sulla parcella che l’avvocato ha inviato al cliente. È quanto emerge dalla sentenza 9 ottobre 2013, n. 22982, della Corte di Cassazione – Seconda Sezione Civile.
Il caso. Il professionista si è rivolto al Tribunale di Taranto per il recupero nei confronti di un Comune della somma di euro 10mila, a titolo di compenso per prestazioni professionali. L’amministrazione, ritenendo esosa la somma richiesta, si è opposta all’ingiunzione. Di poi la decisione del Tribunale di accogliere solo parzialmente l’istanza del legale, non avendo questi provato in modo rigoroso tutte le spese elencate, a fronte delle puntuali contestazioni dell’Amministrazione. A questo punto la controversia è proseguita in Cassazione.
STOP sugli interessi moratori. Dunque, gli Ermellini hanno considerato del tutto corretto l’operato del Tribunale, respingendo il ricorso dell’avvocato. In particolare, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori, il giudice del merito ha ravvisato la mancanza di prova circa l’invio della notula da parte del professionista al Comune. Pertanto, poiché la controversia ha riguardato il “quantum” del compenso, “gli interessi e il preteso maggior danno da svalutazione monetaria (che nella fattispecie non risulta sia stato oggetto di precedente istanza), restano soggetti alle comuni regole di cui all'articolo 1224 c.c., postulando il verificarsi della mora debendi” (cfr. Cass. n. 5004 del 1993).
Mora dopo liquidazione del debito. Inoltre, se è vero, osserva la S.C., che, in tema di liquidazione di diritti e onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione comune alle tre tariffe forensi (civile, penale e stragiudiziale) contenuta nei D.M. 14 febbraio 1992, n. 238, prevede che gli interessi di mora decorrano dal terzo mese successivo all'invio della parcella, “quando tuttavia insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794 (che è di particolare, sollecita definizione), sicché è da quella data, e non da prima, che va riportata la decorrenza degli interessi” (cfr. Cass. n. 5240 del 1999 e n. 11777 del 2006).
Controversie sorte nel 2012. Si ricorda che per le controversie sorte agli inizi del 2012 occorre considerare le disposizioni della Legge n. 247 del 2012 sul compenso e sui meccanismi di conciliazione per gli avvocati. In particolare, in base alle disposizioni di cui all’articolo 13 (“Conferimento dell’incarico e compenso”), il compenso dell'avvocato va di regola pattuito per iscritto al conferimento dell’incarico. In difetto di un accordo, sia il professionista che il cliente possono rivolgersi al Consiglio dell’ordine affinché proceda a un tentativo di conciliazione. In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell’avvocato (iscritto) può rilasciare un parere sulla congruità del compenso in relazione all'opera prestata. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie.
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