Il 1° luglio è stato pubblicato il Pronto Ordini n. 51/2024 con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha risposto a due quesiti in materia di liquidazione degli onorari degli iscritti.
Con il primo quesito l’Ordine scrivente ha chiesto se possa costituire comportamento concludente in ordine all’accettazione di un preventivo, avente a oggetto i compensi per l’attività di “asseverazione di crediti edilizi”, la condotta del cliente che, dopo aver ricevuto via e-mail il detto preventivo, senza accettarlo formalmente, abbia affidato all’iscritto varie pratiche di asseverazione e abbia provveduto al pagamento solo di alcune fatture emesse in conformità al preventivo.
In proposito il Consiglio nazionale ha premesso che il rapporto tra il professionista e il cliente rientra nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e che ai fini della conclusione del contratto non è richiesta una particolare forma “ad substantiam”, salvo che la parte assistita sia una Pubblica Amministrazione. Da ciò deriva (v., tra le molte, Cass. civ. n. 20902/2023) che «ove sia dedotta da un professionista l'esecuzione di un rapporto di prestazione d'opera professionale come titolo del diritto al proprio compenso, occorre dare prova dell'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso». È poi principio generale dell’ordinamento quello secondo cui i contratti si concludono con lo scambio dei consensi, costituito dalla proposta contrattuale (in genere, rappresentata dal conferimento dell'incarico), nonché dell'accettazione (espressa anche per “facta concludentia”) dal professionista, che esegue la prestazione richiesta.
Di conseguenza, in linea di principio – si afferma nel P.O. 51/2024 -, «è possibile ritenere che l’accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche per comportamenti concludenti da parte del cliente, tra cui può annoverarsi anche l’affidamento dell’incarico successivamente alla ricezione di un preventivo. Tuttavia, l’indagine di fatto sui comportamenti del cliente non può che essere rimessa, caso per caso, all’Ordine».
Con il secondo quesito l’Ordine scrivente ha chiesto “lumi” circa la condotta da tenere nell’ipotesi in cui riceva una richiesta di opinamento di parcella di compensi professionali in cui solo per alcune attività i compensi indicati dall’iscritto risultano conformi ai parametri di cui al D.M. 140/2012, mentre per altre no, essendo indicati compensi più elevati.
Ebbene, il Consiglio nazionale ha osservato che la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i), D.lgs. n. 139/2005, che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. Essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate dall’iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto al D.M. n. 140/2012.
Conseguentemente – si legge conclusivamente nel P.O. n. 51/2024 - «l’Ordine, rilevata l’incongruità rispetto ai parametri del D.M. n. 140/2012 delle singole voci di attività, dovrà ricondurre il relativo compenso agli importi indicati dal detto D.M. e, di conseguenza, emettere un parere di congruità per un importo più basso rispetto a quello indicato dall’iscritto. Ciò, salvo che i compensi indicati in importo maggiore rispetto al D.M. n. 140/2012 siano stati espressamente accettati per iscritto dalla parte assistita, essendo noto che la pattuizione del compenso è libera».
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