4 ottobre 2016

Pec obbligatoria anche per i revisori legali

La comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 novembre

Autore: ANDREA AMANTEA
Premessa - Entro il 30 novembre i revisori legali sono tenuti a comunicare un indirizzo Pec al Registro dei revisori legali. Tale categoria di professionisti si aggiunge quindi agli altri attori economici già tenuti a tale adempimento nei confronti di precisi soggetti in forza di specifiche disposizioni normative.

Normativa – Il Decreto-Legge n°185/2008 aveva introdotto l’obbligo di dotarsi di caselle PEC anche a carico dei professionisti iscritti in Ordini o collegi professionali ed alle imprese in forma societaria, con l’espressa finalità di favorire la presentazione di istanze e lo scambio di dati, informazioni e documenti con modalità telematiche. Da ultimo, l'articolo 5 del Decreto Legge n. 179 del 2012, ha previsto l’estensione della posta elettronica certificata anche alle imprese individuali.

Successivamente l’articolo 27, comma 2, del Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135, intervenendo sul D.L. 185/2008 ha introdotto l’obbligo per tutti i revisori legali e le società di revisione legale iscritti nell’apposito Registro di comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze o al soggetto incaricato della tenuta del Registro.

L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata viene così annoverato tra i dati minimi che costituiscono il contenuto informativo del Registro dei revisori legali.

In seguito a tale intervento novellativo il Mef in data 29 settembre ha emanato un’apposita circolare con la quale ha portato a conoscenza dei revisori le modalità e i termini di comunicazione della PEC.

La comunicazione dell’indirizzo al Registro dei revisori, da effettuarsi entro il 30 novembre avviene esclusivamente con le ordinarie modalità telematiche previste per l’aggiornamento del contenuto informativo del Registro, ed in particolare mediante accesso all’Area riservata del portale della revisione legale disponibile all’indirizzo www.revisionelegale.mef.gov.it.

I revisori che avevano già in passato comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, non sono tenuti ad effettuare alcuna comunicazione. Tuttavia, tutti gli iscritti sono chiamati, così come riporta la circolare in commento ad una scrupolosa verifica dei propri dati anagrafici e di contatto anche al fine di accertarsi che la casella di posta certificata precedentemente comunicata al Registro sia ancora valida e sia attiva.

Ogni casella PEC comunicata deve essere associata univocamente ad un singolo iscritto.

Per i professionisti iscritti presso altri Albi, Ordini o Collegi professionali, basti pensare ai commercialisti, visto che in base a quanto detto sopra era già in vigore una normativa che imponeva l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica, è sufficiente indicare la casella PEC già utilizzata per l’Ordine professionale o collegio di appartenenza o ricorrere, alternativamente, ad una casella PEC specifica diversa dalla precedente.

Resta ferma, infine, la necessità di procedere all’aggiornamento del proprio indirizzo PEC entro il termine di 30 giorni da qualsiasi variazione, secondo quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 20 giugno 2012 n. 145, attuativo, tra gli altri, dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 39 del 2010.

Sanzioni per mancata comunicazione – L’inadempienza circa la comunicazione dell’indirizzo PEC determina per il revisore inadempiente l’applicazione delle sanzioni amministrative applicabile nella misura da cinquanta a duemilacinquecento euro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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