Con il Pronto Ordini n. 9 del 13 marzo 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito all’apertura del procedimento disciplinare a seguito di omissione delle verifiche, così come previste dall’articolo 19 (rubricato “Vigilanza dell’Ordine e valutazione delle inadempienze”), comma 1, del Regolamento per la formazione professionale continua (FPC).
Detti chiarimenti sono scaturiti a seguito di alcuni quesiti pervenuti da un Ordine territoriale, il quale ha chiesto al Consiglio Nazionale, in merito al caso trattato con il P.O. n. 21/2019, quali riflessi processuali potrebbe avere l’eventuale omissione delle verifiche (previste dall’articolo 19, comma 2, del sopra citato Regolamento per la formazione professionale), in sede di successiva apertura del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, laddove dette previsioni fossero rivolte anche e soprattutto a tutela degli iscritti.
Da quanto si evince nella risposta contenuta nel Pronto Ordini n. 21/2019, secondo l’Ordine territoriale sembrerebbe che l’omesso svolgimento della procedura prevista dal sopra citato articolo 19, comma 2, non precluda la comunicazione degli iscritti che non risultino in regola con l’obbligo formativo triennale (di cui al successivo comma 3) e che, pertanto, non costituisca causa di nullità neppure in caso di successiva apertura del procedimento disciplinare.
Lo stesso Ordine ha chiesto, inoltre, se in tal caso il Consiglio di Disciplina Territoriale si possa sostituire all’Ordine nel giudicare la validità di eventuali autocertificazioni e/o cause di forza maggiore prodotte in corso di giudizio dagli iscritti.
Il parere del CNDCEC – Anzitutto il CNDCEC riepiloga quanto previsto dalle disposizioni richiamate dall’Ordine territoriale nei quesiti posti e contenute nel Regolamento per l’esercizio della formazione professionale continua, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia il 31 dicembre 2021.
A tal proposito, il citato articolo 19, comma 1, stabilisce che «
l’Ordine verifica l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi».
Il successivo comma 2 prevede, altresì, che a conclusione di ciascun anno, la verifica dell’assolvimento dell’obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
- a) entro il 31 gennaio dell’anno successivo l’Ordine verifica l’adempimento dell’obbligo formativo annuale o triennale da parte degli iscritti e richiede a coloro che non risultano in regola sulla base dei dati in suo possesso, di autocertificare l’attività formativa svolta nell’anno o nel triennio precedente, ovvero di documentare i casi d’impedimento derivanti da causa di forza maggiore in relazione ai quali non è stata presentata richiesta di esonero ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
- b) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.
Come disposto dal seguente comma 3, inoltre, a conclusione del triennio formativo, il Consiglio dell’Ordine comunica al Consiglio di Disciplina i nominativi degli iscritti che, dal prospetto, non risultino in regola con l’obbligo formativo triennale. Il Consiglio di Disciplina ha competenza ad effettuare l’attività pre-istruttoria e l’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico di coloro che non hanno adempiuto l’obbligo formativo.
In considerazione di quanto previsto dalle summenzionate disposizioni, poiché l’attività di verifica prevista nelle norme sopra indicate non è prescritta a pena d’inammissibilità della successiva e sopra citata comunicazione (articolo 19, comma 3), il Consiglio Nazionale ritiene che, in conformità a quanto già comunicato nella risposta al richiamato Pronto Ordini n. 21/2019, l’Ordine non decada dalla possibilità di effettuare la citata comunicazione al Consiglio di Disciplina territoriale.
Ciò, tenuto conto, altresì, che il Consiglio di Disciplina stesso, ancor prima di procedere all’eventuale apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’iscritto, già in fase pre-istruttoria, invita il professionista a fornire chiarimenti ed a depositare eventuale documentazione o memorie a sostegno della propria difesa, in ossequio al principio del contraddittorio (ex articolo 2, comma 1, Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie d’illecito).
Per quanto concerne, infine, la seconda domanda del quesito, il CNDCEC ritiene che il Consiglio di Disciplina territoriale non possa sostituirsi all’Ordine nel valutare documenti che siano assoggettabili alla competenza di quest’ultimo e che, nel caso di necessità di chiarimenti/delucidazioni al riguardo, il Consiglio di Disciplina possa chiedere all’uopo informazioni al Consiglio dell’Ordine in relazione alla documentazione prodotta dagli iscritti.