20 dicembre 2019

Procedure di reclutamento del personale dipendente per l’Ordine territoriale

I chiarimenti del CNDCEC nel P.O. 191/2019

Autore: Redazione Fiscal Focus
In merito al corretto inquadramento delle mansioni e dei profili professionali oggetto delle procedure di reclutamento presso un Ordine territoriale, occorre sempre far riferimento all’Allegato A del CCNL EPNE del 1° ottobre 2007.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 191/2019 del 10 dicembre 2019, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), a seguito di una richiesta di chiarimenti in materia di procedure di reclutamento pervenuta da un Ordine territoriale.

Il quesito– Il quesito posto da un Ordine territoriale, al fine di avviare le procedure concorsuali per l’assunzione di una risorsa a tempo indeterminato presso detto Ordine, è volto a sapere “se sia possibile adottare come livello iniziale un profilo B3, invece del B1”.
La soluzione proposta - si legge - sarebbe di ordine positivo, in quanto fondata sulla previsione dell’articolo 3, comma 7, del CNNL 31 marzo 1999, che reca i criteri per l’individuazione e la collocazione dei profili professionali riconducibili al livello B3 richiamando, a sua volta, quelli già fissati per la V qualifica funzionale dal D.P.R. n. 347/1983, come integrato dal D.P.R. n. 333/1990.

Il chiarimento del CNDCEC– La materia del pubblico impiego è stata negli ultimi anni oggetto di diverse riforme e, quindi, il Consiglio Nazionale ha dapprima effettuato una premessa sul quadro generale delle norme attualmente vigenti.
La materia dell’organizzazione degli uffici e dei fabbisogni di personale è disciplinata, in via generale, dall’articolo 6 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017 (Testo unico in materia di pubblico impiego), il quale, al comma 1, dispone che «le amministrazioni pubbliche definiscono l’organizzazione degli uffici per le finalità indicate all’articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali».

La stessa norma, inoltre, prevede che in sede di definizione del Piano ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo emanate con apposito Regolamento (art. 6, comma 3).

Il successivo comma 4, stabilisce che, per le pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali (dunque anche per gli Ordini professionali), il Piano deve essere approvato annualmente, secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti.
È stato altresì stabilito il divieto di procedere a nuove assunzioni per le amministrazioni che non provvedono agli adempimenti descritti (articolo 6, comma 5).

Secondo il CNDCEC occorre coordinare le norme del Testo unico in materia di pubblico impiego con quelle regolamentari, recanti l’ordinamento applicabile agli Ordini professionali. Queste ultime sono contenute nel D.P.R. n. 404/1997 che – sottolinea il Consiglio Nazionale – non essendo stato abrogato dalla recente riforma, rimane il riferimento normativo vigente per questo settore.

In conseguenza di quanto sopra esposto, è necessario considerare il disposto dell’articolo 1 del D.P.R. n. 404/1997, il quale prevede che gli Ordini professionali procedano, con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l’espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale.
Sotto il profilo procedurale, si deve tener presente che le delibere dei Consigli degli Ordini territoriali devono essere approvate in maniera definitiva dal Consiglio Nazionale che, a sua volta, provvede a trasmettere la documentazione al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.
Le delibere di approvazione della dotazione organica diventano esecutive qualora, entro 15 giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non abbia formulato osservazioni o rilievi.

Dopo aver riassunto il quadro normativo di riferimento, il CNDCEC, in relazione alla specifica richiesta di chiarimenti dell’Ordine territoriale inerente la classificazione dei posti da mettere a concorso, sostiene che il sistema di classificazione del personale e dell’accesso alle Aree di inquadramento al quale sembra riferirsi il quesito posto, è quello descritto nel CCNL 16 febbraio 1999, che si articolava su tre Aree professionali alle quali venivano ricondotte le vecchie qualifiche funzionali (dalla IV alla IX). Come si spiega nella risposta, la ratio di questo sistema, oramai superato, era quella di gestire il passaggio dalle ex qualifiche funzionali alle nuove Aree.
Detto sistema è stato poi modificato dal CCNL sottoscritto il 1° ottobre 2007, che ha proposto un ulteriore sviluppo del modello organizzativo previgente, prevedendo la sostituzione, e la conseguente disapplicazione, della seconda parte del CCNL del 16 febbraio 1999, dedicato al sistema di classificazione del personale.

In ragione di ciò, il Consiglio Nazionale evidenzia quanto chiarito dal nuovo contratto, ossia che, il sistema di classificazione è articolato nelle Aree A, B e C, alle quali corrispondono:
• “livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall’Allegato A del presente CCNL” (art. 6, comma 1);
• “nelle Aree è previsto un unico accesso dall’esterno nel livello economico iniziale dell’Area (art. 6, comma 3);
• “…ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni considerate equivalenti all’interno della medesima Area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali (art. 6, comma 6).

La suddetta classificazione - come sottolinea il CNDCEC - risulta ancora vigente anche dopo l’entrata in vigore dell’ultimo CCNL del 12 febbraio 2018 che, tra l’altro, ha visto confluire gli Ordini professionali nel comparto più ampio delle “Funzioni centrali”.
Il sopra citato ultimo contratto non ha innovato, al momento, il sistema di classificazione, pur prevedendo una procedura di aggiornamento e una futura riforma.

In virtù di tutto quanto esposto, quindi, il Consiglio Nazionale conclude sostenendo che, in riferimento al corretto inquadramento delle mansioni e dei profili professionali che dovranno essere oggetto delle procedure di reclutamento presso l’Ordine in questione, “si deve sempre fare riferimento all’Allegato A del CCNL EPNE del 1° ottobre 2007, recante la declaratoria delle Aree attualmente vigente, con l’indicazione dei profili e dei contenuti professionali corrispondenti ad ognuna di esse”.
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