28 aprile 2020

Profili di responsabilità dell’ente: ruolo dell’OdV nel pieno dell’emergenza sanitaria

Autore: Felicia Sdanganelli
La crisi economica e finanziaria generata dalle misure di contrasto alla diffusione della pandemia da Covid-19, misure che anche nella cd. Fase 2 in partenza il 4 maggio non sembrerebbero subire grandi allentamenti (vedasi DPCM 26.04.2020), sta mettendo a dura prova la solidità patrimoniale delle imprese chiuse ormai da circa due mesi, con la conseguenza che il rischio di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, mediante illecite acquisizioni, dirette o indirette, potrebbe subire la stessa impennata dei reati di usura che stanno trovando terreno fertile tra le aziende già messe in ginocchio dalla crisi di liquidità.

Con Comunicato del 16 aprile 2020 l’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha quindi chiesto ad intermediari e professionisti di prestare particolare attenzione a tutte le informazioni pervenute dai clienti al fine di individuare gli “indicatori di anomalia” e, quindi, di prevenire la commissione dei reati di riciclaggio, corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, malversazione e reati informatici, comunicando tempestivamente all’UIF le possibili operazioni sospette, in conformità a quanto disposto dagli artt. 10 e 35 del d.lgs. 231/2007.

Nel contesto sopra descritto, è evidente che un ruolo fondamentale dovrà essere svolto dall’Organismo di Vigilanza incaricato di monitorare l’efficacia e l’aggiornamento dei modelli 231/2001. Le indicazioni operative per i commercialisti che compongo gli OdV sono state quindi fornite nella giornata di ieri dal CNDCEC mediante la pubblicazione del documento intitolato “Vigilanza e modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 nell’emergenza sanitaria” (allegato in calce) e trasmesso per conoscenza ai rispettivi presidenti degli ordini locali.

La responsabilità amministrativa degli enti in piena emergenza sanitaria – In aggiunta agli obblighi in capo al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori dal c.d. “rischio biologico” ai sensi del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008 (sul punto, si rinvia al contributo pubblicato sul quotidiano di oggi Il Dlgs 231-2001 ai tempi del Coronavirus), occorre in questo contesto considerare che i rischi di natura economica e finanziaria sopra richiamati potrebbero attivare, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei cd. “reati presupposto”. Per scongiurare il rischio, occorrerà quindi prestare particolare attenzione a (elenco fornito dal CNDCEC, senza alcuna pretesa di esaustività):
  • affidamenti per l’approvvigionamento delle forniture e dei servizi necessari per l’attività di assistenza e ricerca;
  • operazioni relative agli assetti societari;
  • trasferimenti anomali di partecipazioni;
  • smobilizzo di beni aziendali a condizioni palesemente difformi da quelle di mercato;
  • abusi connessi all’ottenimento di erogazioni pubbliche e ad indebite percezioni a danno dello Stato;
  • ricorso più frequente alle transazioni on line e conseguente incremento del rischio di reati informatici a danno di singoli utenti, ma anche di imprese o enti;
  • delitti contro l’industria e il commercio di beni caratterizzati da elevata domanda nella attuale fase storica (es. DPI);
  • diffusione di rendiconti finanziari non veritieri e/o situazioni contabili non corrispondenti alle risultanze contabili;
  • utilizzo di documentazione falsa al fine di accedere ai finanziamenti garantiti ex Dl 23/2020.

Tali condotte potrebbero infatti sfociare nella commissione dei reati disciplinati dagli artt. 24 e seguenti del D. Lgs. 231/2001.

Il ruolo dell’OdV - Per le imprese già dotate di un modello 231, il rischio di commissione dei reati potrebbe essere ridotto mediante upgrade dei modelli già adottati, anche in conformità ai nuovi Protocolli di sicurezza emanati il 24/04/2020, e l’istituzione di appositi presidi di controllo di volta in volta aggiornati per garantire un adeguato livello di monitoraggio. Per fare ciò, sarà fondamentale l’intervento dell’OdV che dovrà costantemente chiedere informazioni agli organi societari e valutare l’adeguatezza del modello 231, ovvero suggerirne l’aggiornamento e l’implementazione sulla base delle diverse esigenze. A tal fine, potrebbe rendersi utile la tenuta di un’apposita check list con la quale l’OdV potrà monitorare:
  1. le procedure adottate e le misure concrete poste in essere dall’organo amministrativo per la tutela della salute dei lavoratori;
  2. la documentazione ricevuta per la verifica dell’adeguatezza e della conformità dei modelli 231 ai Protocolli governativi, nonché richiedere la documentazione per poter effettuare gli audit necessari;

Le predette attività, rigorosamente svolte in modalità smartworking o tramite videoconferenze, consentiranno all’OdV di redigere il report periodico da trasmettere all’organo amministrativo, con evidenza delle eventuali criticità che dovessero emergere dalle verifiche effettuate.

Profili di responsabilità dell’OdV – La segnalazione senza indugio di profili critici all’organo amministrativo rappresenta la linea di confine dell’Organismo di vigilanza che, seppur in una fase così delicata come quella dell’emergenza in corso, non potrà sostituirsi all’organo gestorio entrando nel merito delle azioni da porre in essere, dovendosi anche in questa fase “limitare” alle funzioni di vigilanza sul livello di adeguatezza del modello 231 senza che possa configurarsi alcuna eventuale responsabilità penale per omesso controllo ai sensi dell’art. 40, co. 2, del codice penale. Infatti, tra i tanti, si fa presente che tale posizione è conforme a quella assunta anche dall’Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001 – AODV (Doveri e ambiti di attivazione dell’OdV in relazione al rischio di contagio da Covid-19 nelle aziende, Position Paper, 27 marzo 2020).
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