Quando il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio giudicato della sentenza penale. Ha così precisato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini n. 54 del 3 agosto 2023, il quale riconferma quanto già chiarito nel precedente PO n. 141/2022.
Il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Prato aveva presento un quesito al CNDCEC, chiedendo un’interpretazione dell’articolo 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.
Nello specifico, veniva chiesto, nel caso in cui l’azione panale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del citato articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e, comunque, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.
I chiarimenti del CNDCEC - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha preliminarmente richiamato quanto disposto dall’articolo 56 del D.lgs. n. 139/05 il quale prevede che, l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare. Quanto evidenziato, ricorda il CNDCEC è confermato dall’articolo 20 comma 1 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015. In particolare al comma 3, del medesimo articolo, viene stabilito che “se il procedimento penale ha luogo per fatti costituenti anche il reato per i quali si sia iniziata l’azione panale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
In merito a quanto posto nel quesito, il CNDCEC rileva che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata al riguardo. In una prima pronuncia del gennaio 2020, la Suprema Corte con la sentenza n. 1609 ha affermato che “la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta”. Si rileva che, quanto appena evidenziato è stato ampliamente trattato nel PO n. 141/2022 dove, il CNDCEC ha illustrato, inoltre, che, in materia di prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Successivamente la medesima Corte con la sentenza n. 28386 del 14 dicembre 2020 ha rilevato che, nel caso di procedimento disciplinare per fatti costituenti anche reato, il principio secondo il quale la prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'art. 51 del r.d.l. n. 1578 del 1933, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto, non potendo invece trovare applicazione ove il termine prescrizionale dell'illecito disciplinare sia interamente decorso al momento dell'esercizio dell'azione penale.
Ancora una volta il CNDCEC conferma quanto evidenziato nel PO n. 141/2022 in precedenza citato.
Rileva, infine, nel PO n. 54/2023, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, sembrerebbe più cauto evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però, che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.