Premessa – La bozza del Decreto Legislativo correttivo del codice delle legge antimafia (D.Lgs 159/2011) ha previsto l’ampliamento dei soggetti da sottoporre a verifica ai fini del rilascio della documentazione antimafia includendo anche i revisori e i componenti del collegio sindacale.
Decreto correttivo antimafia - Gli articoli 1 e 2 della Legge n. 136 del 2010 hanno delegato il Governo ad adottare un Decreto Legislativo recante il codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione, nonché un Decreto Legislativo per l'aggiornamento del regime della documentazione antimafia. Le due disposizioni di delega sono state attuate, per connessione di materia, con un unico Decreto Legislativo, il n. 159 del 2011. L'articolo 1, comma 5 e l'articolo 2, comma 4, della Legge delega prevedono l'emanazione di disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati. Lo schema del Decreto Legislativo correttivo del codice delle leggi antimafia sarà in Consiglio dei Ministri domani 23 ottobre.
Le modifiche - Lo schema di Decreto Legislativo è emanato proprio in attuazione di quelle disposizioni e apporta alcune integrazioni alle norme del codice, per quanto concerne la disciplina della documentazione antimafia e alcuni specifici aspetti dell'assistenza legale dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie relative ai beni confiscati o sequestrati alla criminalità organizzata.
Documentazione antimafia – In particolare, l'articolo 2, interviene sull'articolo 85 del codice, completando il catalogo dei soggetti nei cui confronti vengono espletate le verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia. Viene definito espressamente il regime dei controlli nei confronti dei gruppi europei di interesse economico (G.E.I.E.), al fine di superare possibili dubbi interpretativi, prevedendo un opportuno raccordo con il Decreto Legislativo n. 240 del 1991, che prevede l'applicabilità ai G.E.I.E. delle normative antimafia.
Revisori e sindaci soggetti al controllo – Si evidenzia il fatto che, secondo quanto previsto dalla bozza, i controlli antimafia sono espletati anche nei confronti dei membri dei collegi sindacali di associazioni e società, dei componenti degli organi di vigilanza, nonché nei confronti delle imprese prive di sede principale o secondaria in Italia. Sono immesse nel codice anche le specifiche disposizioni riguardanti i controlli antimafia da svolgersi nei confronti delle società concessionarie di giochi pubblici.
Durata della documentazione - Il codice, come riscritto dal decreto correttivo, stabilisce che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data dell'acquisizione, mentre l'informazione antimafia ha, di regola, una validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata