10 marzo 2022

Rilascio attestazioni crediti formazione 4.0 ricerca e sviluppo. Una discriminazione da sanare

“L’esclusione dalla possibilità del rilascio di attestazione per formazione 4.0 e ricerca e sviluppo per i Revisori Legali con incarichi non attivi da un triennio e quindi transitati nella sezione B del Registro dei Revisori Legali, appare incomprensibile e priva di logica”.

Con queste parole, il Presidente ANC Marco Cuchel chiede al Legislatore:
  • la modifica della legge 145 del 30/12/2018, che al comma 70 lettera f) che stabilisce che per le società non obbligate alla revisione l’attestazione per i crediti ricerca e sviluppo debba essere rilasciata da un Revisore legale iscritto nella sezione A;
  • la modifica dell’art. 6, del decreto interministeriale 4 maggio 2018 (MISE e Lavoro) che prevede per i crediti sulla formazione, che “per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro”.

La differenza tra le due sezioni, lo ricordiamo, attiene all’attività di revisione legale che, se svolta negli ultimi tre anni, conferisce la pertinenza alla sezione A del registro, essendo la sezione B riservata a coloro che nell’ultimo triennio non hanno svolto attività di revisione legale. Tale differenza non preclude, in ogni caso, agli iscritti nella sezione B, come chiarito da una faq del MEF, “lo svolgimento di altre attività o prestazioni, diverse dalla revisione legale, previste dalla legge. Pertanto, la distinzione tra le sezioni “A” e “B” è legata esclusivamente allo svolgimento di incarichi di revisione legale, e non incide sullo status di revisore regolarmente iscritto”.

“A supporto di quanto richiediamo” specifica Marco Cuchel “c’è la circolare del MISE del 15 febbraio 2019, n. 38584, dove si precisa che, al soggetto incaricato del rilascio della certificazione della documentazione contabile, non è richiesta alcuna valutazione di carattere tecnico sull’attività dell’impresa in ordine all’ammissibilità del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo, riconoscendo di fatto, questa attività, come riconducibile anche alle prerogative degli iscritti alla sezione B del Registro”.

“Si rende pertanto urgente” conclude Cuchel “una modifica delle norme che riporti queste competenze dei Revisori nei corretti ambiti e metta fine a una penalizzazione che non ha ragione di essere”.
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