In relazione al procedimento per il recupero delle somme dovute da iscritti morosi, il Consiglio dell’Ordine, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione, può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento.
È quanto afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 35 del 18 aprile 2023, a seguito del quesito formulato da un Ordine territoriale, con il quale è stata chiesta conferma del procedimento che l’Ordine intende adottare per disincentivare il fenomeno della morosità tra gli iscritti e ridurre i costi amministrativi dallo stesso generato.
Il Consiglio Nazionale, nel fornire chiarimenti in merito al quesito sottopostogli, ha dapprima ricordato, richiamando il D. Lgs. n. 139/2005 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) che, ai sensi dell’articolo 12 (rubricato “Attribuzioni del Consiglio”), comma 1, lett. p), dello stesso, il Consiglio dell’Ordine, oltre quelle demandate dal medesimo decreto legislativo e da altre norme di legge, «
stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e/o nell’elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari».
Il CNDCEC ricorda, altresì, che l’importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese, richiamando, a tal proposito, l’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. luogotenenziale n. 382/1944.
Tale disposizione, infatti, prevede che «
il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari».
Le norme citate - osserva il CNDCEC - attribuiscono al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell’albo professionale.
Tale contributo - come stabilito dall’Ordinanza n. 1782/2011 della Corte di Cassazione - ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.
In virtù di quanto sopra esposto, il CNDCEC ritiene che, il Consiglio dell’Ordine, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione, possa prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento.
In relazione, invece, alle spese amministrative del procedimento disciplinare, il Consiglio Nazionale richiama il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – procedura semplificata per alcune fattispecie d’illecito – emanato dallo stesso.
Per completezza, occorre ricordare che, le procedure previste dal summenzionato Regolamento, si applicano nei procedimenti disciplinari per l’accertamento della sussistenza delle violazioni riguardanti l’obbligo:
- della formazione professionale continua;
- del versamento integrale, all’Ordine territoriale, del contributo annuale d’iscrizione;
- dell’attivazione e del corrente uso della PEC;
- della stipula della polizza professionale con adeguati massimali di garanzia, nei limiti di legge.
In merito alla fattispecie prospettata nel quesito e qui in esame, detto Regolamento, all’articolo 6 (rubricato “Decisione”), comma 5, prevede che «
nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine».
Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare, secondo il Consiglio Nazionale, possono essere previsti dal Consiglio dell’Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l’iscritto verrà sanzionato.