Con il
Pronto Ordini n. 20 del 16 giugno 2021 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito alle indicazioni rese in tema di società di servizi nelle Note interpretative della disciplina delle incompatibilità diffuse dallo stesso.
I quesiti – Un Ordine territoriale ha chiesto al Consiglio Nazionale se, riguardo al criterio della prevalenza del fatturato indicato nelle sopra citate Note, questo debba essere verificato solo in riferimento all’iscritto che abbia un interesse economico prevalente ed ampi poteri di gestione nella società di servizi o se, tale criterio, debba comunque essere verificato in capo a tutti gli iscritti che siano soci della suddetta società. Nello specifico, l’Ordine chiede su quali soci andrebbero effettuati i controlli di prevalenza del fatturato nelle casistiche indicate nello stesso quesito.
È stato chiesto, inoltre, quali siano i poteri d’indagine dei Consigli degli Ordini per verificare la prevalenza del fatturato professionale dell’iscritto rispetto alla quota di fatturato della società partecipata riferibile allo stesso, nonché quali siano i poteri d’indagine per l’accertamento delle ipotesi di controllo esterno.
Infine, l’Ordine ha chiesto l’iter da seguire in caso di assenza di collaborazione da parte dell’iscritto.
Il parere del CNDCEC – Anzitutto, in tema di incompatibilità, il Consiglio ricorda quanto disposto dall’
articolo 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005, ossia che l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale
«dell'attività d’impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti».
Nel caso in cui l’attività d’impresa sia esercitata per il tramite di una società, peraltro, le citate Note interpretative hanno chiarito che:
- nelle società di persone, l’incompatibilità investe sempre il socio-amministratore (socio di SNC e socio accomandatario di SAS);
- nelle società di capitali, l’incompatibilità ricorre nel caso in cui l’iscritto sia titolare di un interesse economico prevalente nella società e rivesta contestualmente, nella medesima, la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestori.
Nel caso, invece, di esercizio per conto proprio di attività d’impresa, l’incompatibilità è esclusa
«…in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione …», così come disposto dal citato articolo 4, al comma 2.
Per quanto concerne l’individuazione del carattere di strumentalità della società, le Note interpretative hanno chiarito che, l’incompatibilità, è senz'altro esclusa qualora la società (che non deve comunque svolgere attività di componente intellettuale) abbia come unico cliente il professionista stesso.
Qualora, invece, la società abbia anche (o solo) clienti terzi, l’esclusione dell’incompatibilità si ha solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale dell’iscritto dichiarato ai fini previdenziali, rispetto alla quota parte di fatturato della società allo stesso riferibile, al netto del fatturato emesso dalla società di servizi all’iscritto/studio associato/Stp, in funzione della percentuale di partecipazione agli utili (cd. criterio di prevalenza).
L’eventuale sussistenza del carattere di strumentalità della società - attraverso l’applicazione del criterio di prevalenza - deve essere verificata:
- nelle società di capitali, solo con riferimento agli iscritti che detengono contestualmente in tale società, un interesse economico prevalente e ampi o tutti i poteri gestionali;
- nelle società di persone, invece, il criterio della prevalenza dovrà essere verificato con riferimento a tutti gli iscritti che rivestono la qualifica di socio-amministratore (vale a dire tutti i soci in caso di S.n.c. o tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s.).
Riguardo alle casistiche prospettate dall’Ordine (tutte relative presumibilmente a società di capitali indicate come società di servizi), il Consiglio Nazionale evidenzia che, la verifica del criterio di prevalenza, andrà fatto solo con riferimento agli iscritti che risultino detenere nelle suddette società contestualmente un interesse economico prevalente e ampi o tutti i poteri gestionali.
Al fine di individuare tali situazioni si deve far riferimento anche a quanto indicato nelle citate Note interpretative (Casi n. 6, 9 e 11).
Con riferimento ai poteri d’indagine in ordine alla verifica del carattere di strumentalità della società, il CNDCEC rinvia, invece, a quanto indicato dalla CNPADC nella Delibera “Iter operativo incompatibilità n. 207 del 2017” (reperibile sul sito
www.cnpadc.it).
Relativamente ai poteri d’indagine dell’Ordine per la verifica di dati e informazioni (non verificabili attraverso la consultazione dei pubblici registri), il CNDCEC ricorda che, ai sensi dell’
articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Ordine effettua idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli iscritti ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) del medesimo decreto.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà fanno riferimento a dati e informazioni non reperibili nei pubblici registri, ma detenuti da soggetti privati. Nel caso di verifica da parte dell’Ordine, quindi, la procedura di controllo non potrà essere condotta ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, ma lo stesso può chiedere la documentazione originale contenente le informazioni utili ai fini di accertare l’eventuale situazione di incompatibilità direttamente al soggetto privato che lo detiene, a conferma di quanto attestato dall’iscritto nella dichiarazione sostitutiva.
Qualora sia lo stesso iscritto a detenere la suddetta documentazione, l’Ordine potrà richiedere a questi di produrlo, a conferma di quanto attestato.
Infine, il CNDCEC evidenzia che, la mancanza di collaborazione da parte dell’iscritto nell’ambito dello svolgimento delle attività di accertamento da parte dell’Ordine della eventuale sussistenza di incompatibilità a suo carico, configura una condotta assoggettabile al procedimento disciplinare.