2 maggio 2019

Trasferimento d’iscrizione, cancellazione in pendenza di procedimento penale e durata del tirocinio

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, il 30 aprile 2019, alcuni Pronto Ordini con i quali ha fornito chiarimenti in merito, rispettivamente: al trasferimento d’iscrizione da un albo all’altro (PO n. 53/2019); alla cancellazione in pendenza di procedimento penale (PO n. 200/2018); alla durata del tirocinio (PO n. 45/2019).

Trasferimento di iscrizione da un albo all’altro (PO n. 53/2019)
É stato chiesto al CNDCEC quale sia la procedura da seguire nel caso di trasferimento di iscritto proveniente da un altro Ordine. Sul punto, il Consiglio ha osservato che, il trasferimento da un albo all’altro, “è una procedura complessa alla quale afferiscono un procedimento d’iscrizione nell’albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall’albo di provenienza”. Il trasferimento è disciplinato dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 139/2005, il quale stabilisce che:
  1. il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale;
  2. in caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l’anzianità che aveva nell'Albo di provenienza;
  3. non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione;
  4. per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell’articolo 37.

In virtù di quanto sopra esposto, il soggetto interessato, dovrà presentare all'Ordine presso il quale intende trasferirsi, apposita domanda d’iscrizione, specificando che si tratta d’iscrizione per trasferimento ed indicando presso quale Ordine si trova attualmente iscritto.
L'Ordine che riceve la domanda d’iscrizione per trasferimento provvederà, quindi, a richiedere il nulla osta all'Ordine di provenienza che attesti l'assenza delle cause ostative al trasferimento previste dal comma 3, del citato articolo 38. Acquisito il nulla osta, in presenza dei requisiti richiesti, l’Ordine di destinazione provvederà all’iscrizione comunicandola, al contempo, all’Ordine di provenienza che, a sua volta, provvederà alla cancellazione con decorrenza dalla data di delibera d’iscrizione da parte dell’Ordine di destinazione.

Cancellazione in pendenza di procedimento penale (PO n. 200/2018)
In relazione all’istanza di cancellazione presentata da un iscritto nei confronti del quale è pendente un procedimento penale, è stato chiesto al CNDCEC:
  • se la disposizione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 139/2005, che pone il divieto di trasferimento dell’iscritto quando esso “sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall’esercizio della professione” possa applicarsi alla cancellazione tout court;
  • se in presenza di richiesta di cancellazione presentata da un iscritto sottoposto a procedimento penale vi sia l’obbligo in capo al Consiglio dell’Ordine di trasmettere segnalazione al Consiglio di Disciplina.

A tal proposito, l’Ordine specifica di aver deliberato di non accogliere la richiesta di cancellazione su istanza presentata dall’iscritto sottoposto a procedimento penale.
Inoltre, è stato chiesto al CNDCEC (riferendosi alla risposta relativa al PO n. 46/2018), se possa essere disposta la cancellazione su istanza nel caso in cui un iscritto sia sospeso dall’esercizio della professione per ragioni diverse dalla morosità.

Il CNDCEC osserva anzitutto che, nell’ordinamento professionale, non sono presenti norme che disciplinano, in generale, la cancellazione e, quindi, neanche la richiesta di cancellazione in pendenza di procedimento penale. Di conseguenza, la disciplina della cancellazione, va ricavata in via interpretativa dalle norme ordinamentali che la prevedono o la sottintendono. Nella fattispecie in esame, a giudizio del Consiglio nazionale, appare corretta la decisione adottata dall’Ordine che, in applicazione analogica di quanto previsto dall’articolo 38 del D. Lgs. n. 139/2005, ha rigettato la richiesta di cancellazione presentata da un iscritto sottoposto a procedimento penale.
Ciò si spiega in quanto, pur riferendosi all’ipotesi del "trasferimento", poiché lo stesso rappresenta una procedura complessa, il divieto previsto dall'articolo 38 può trovare applicazione nel caso di istanza di cancellazione. Tale interpretazione - si legge nel Pronto Ordini - risulta corretta e trova conferma in quanto previsto dall’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/2015, il quale stabilisce che «il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione…». Considerando tale norma, quindi, secondo il Consiglio “ammettere la cancellazione in pendenza di procedimento penale comporterebbe la sottrazione dell'iscritto all’esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare nei suoi confronti richiesto dall'ordinamento professionale attualmente vigente”.

In relazione al secondo quesito, in caso di iscritto sottoposto a giudizio penale, è necessario che il Consiglio dell'Ordine proceda con la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale dovrà obbligatoriamente disporre l'apertura del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 50 citato.

Infine, in merito alla questione se la cancellazione possa essere disposta in caso di sospensione dall'esercizio della professione per ragioni differenti dalla morosità, il CNDCEC ribadisce il divieto generale di trasferimento/cancellazione dell'iscritto sospeso dall'esercizio della professione disposto dall'articolo 38 D. Lgs. n. 139/2005.
Quanto affermato nella risposta al PO n. 46/2018, citata dall’Ordine in questione, relativamente alla possibilità di accogliere l’istanza di cancellazione presentata da parte di un iscritto sospeso per morosità, come in essa precisato, rappresenta un’eccezione al divieto generale di cancellazione fondata sulla circostanza che "l'effetto finale della procedura ex articolo 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi è la cancellazione dell'iscritto moroso".

Durata del tirocinio (PO n. 45/2019)
Nel quesito in questione, si chiede se vi sia un termine entro il quale il tirocinante debba conseguire il titolo di studio dal quale dipende il perfezionamento del periodo di tirocinio.
Nel caso di specie, si tratta di un tirocinante in possesso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale iscritto nella sezione A del registro nel 2011, in quanto iscritto ad un corso di laurea in convenzione. Ad oggi, il tirocinante non ha ancora comunicato il conseguimento della laurea specialistica.

Il CNDCEC ricorda anzitutto che la normativa in tema di tirocinio non prevede un periodo massimo di tempo entro il quale il tirocinio deve essere concluso e afferma che, nel caso di specie, così come in tutti i casi analoghi, “è opportuno che il Consiglio dell'Ordine ogni anno si faccia rilasciare dalla tirocinante la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione al nuovo anno accademico per poi verificarne la veridicità tramite accertamento d'ufficio presso l'Università”.
Qualora venga a mancare l’iscrizione, infatti, “verrebbe meno il requisito per la permanenza nella sezione A del registro, con conseguente possibilità da parte dell'Ordine di procedere alla cancellazione dal registro stesso, previo eventuale rilascio del certificato di compimento del tirocinio sezione B nel caso in cui la tirocinante sia in possesso di laurea triennale delle classi che consentono l'iscrizione nella sezione B del registro”.
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