Via libera definitivo al disegno di legge che punta a modificare la disciplina dei rapporti professionali con oggetto la prestazione d’opera intellettuale. Per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.
Questo è il perimetro in cui si muove il disegno di legge, sull’equo compenso, che ha ricevuto il 12 aprile il via libera definitivo dalla Camera.
Ampliamento ambito applicativo - La norma estende l'ambito applicativo della disciplina vigente, sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche (legge 14 gennaio 2013, n. 4), sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro.
Le nuove regole sull’equo compenso si applicano alle seguenti categorie professionali:
- gli avvocati (decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
- i professionisti iscritti agli ordini e collegi (decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1);
- i professionisti non iscritti agli ordini e ai collegi (legge 14 gennaio 2013, n. 4).
Le disposizioni normative si applicano ai rapporti professionali di prestazione d’opera intellettuale regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, nonché a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese sopra indicate.
ATTENZIONE! La legge si applica, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, delle società a partecipazione pubblica e degli agenti della riscossione e non si applica alle prestazioni in favore di società veicolo di cartolarizzazione né in favore degli agenti della riscossione.
Nullità - Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata: la nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d’ufficio. Il professionista può chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito, se non equo (articolo 3).
Carattere non equo - Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza nonché, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento di un indennizzo fino al doppio della predetta differenza, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno (articolo 4).
Parere di congruità per le sole professioni ordinistiche - L’azione per far valere la nullità della pattuizione e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività professionale prestata può essere promossa dal professionista, innanzi al tribunale del luogo ove egli ha la residenza o il domicilio. Il tribunale procede alla rideterminazione del compenso secondo i parametri ministeriali in vigore e tenendo conto dell’opera effettivamente prestata. Per le sole professioni ordinistiche è inoltre introdotta la possibilità, per il tribunale, di richiedere al professionista di produrre il parere di congruità del compenso reso dall’ordine o dal collegio professionale. Il parere di congruità costituisce elemento di prova circa le caratteristiche dell’attività prestata. Il tribunale può comunque avvalersi anche della consulenza tecnica, ove indispensabile ai fini del giudizio.
Adozione modelli standard - È facoltà delle imprese adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali; i compensi ivi previsti si presumono equi fino a prova contraria (articolo 6).
Osservatorio nazionale sull'equo compenso - È prevista l’istituzione di un Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro, un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Sono definiti i compiti dell’Osservatorio e si prevede che ai suoi componenti non spetti alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto (articolo 10).
Comunicato CNDCEC- “Oggi è una giornata importante. L’ok definitivo del Senato alla legge sull’equo compenso rappresenta un passaggio molto significativo, non solo perché si ampliano finalmente le tutele per i professionisti, ma anche perché questa legge è il frutto concreto di un positivo cambio di atteggiamento della politica nei confronti dell’universo delle libere professioni”. È quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti,
Elbano de Nuccio.
“Esprimiamo il nostro pieno consenso – prosegue de Nuccio – su una disciplina che si pone l’obiettivo di tutelare finalmente il diritto del professionista a ricevere un compenso equo nei rapporti contrattuali che lo riguardano, specie nei casi in cui la controparte è in una posizione dominante. Il principio secondo il quale ad ogni prestazione professionale debba corrispondere un compenso commisurato alla prestazione svolta è alla base di un processo di pieno riconoscimento della dignità dei lavoratori autonomi”.