A seguito della pubblicazione della Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con cui sono state fornite le prime indicazioni sulle novità introdotte dal Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) ha…
Durata dell’assenza: troppo margine alla contrattazione collettiva
Per quanto attiene il termine di assenza ingiustificata necessario a perfezionare le dimissioni di fatto, la Circolare ministeriale afferma che il termine di quindici giorni costituisce un limite minimo inderogabile, modificabile dal CCNL solo in senso favorevole, ovvero prolungandolo.
Il documento di prassi, infatti, in ossequio ad un presunto principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge, chiarisce che nel caso in cui il CCNL applicato preveda un termine diverso da quello contemplato dalla norma, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale. Viceversa, qualora sia previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale.
A tal riguardo, il CNO ritiene che il legislatore abbia lasciato ampio margine alla contrattazione collettiva per definire il suddetto termine, senza imporre limiti minimi ulteriori. In tal senso, il termine legale indicato dalla norma (15 gg) dovrebbe operare in via residuale, solamente nelle ipotesi in cui il CCNL non disponga diversamente. La maggior parte dei CCNL prevede del resto, in relazione al licenziamento per giusta causa, un termine minimo di 5 giorni di assenza ingiustificata.
Ciò consentirebbe una maggiore flessibilità nell’adattamento alle esigenze specifiche dei vari settori, nonché un rafforzamento dell’autonomia contrattuale, come sancito dalla normativa di riferimento.
A chi spetta definire la ricostituzione del rapporto di lavoro?
Altro aspetto di criticità evidenziato dal CNO è quello relativo all’individuazione del soggetto deputato a decidere sul ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui il datore di lavoro non vi provveda, ritenendo insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condividendo la verifica dell’Ispettorato o ancora nell’ipotesi di presentazione delle dimissioni per giusta causa successivamente all’attivazione della procedura.
A tal proposito, è utile ricordare che, a seguito della comunicazione di assenza ingiustificata da parte del datore di lavoro, la sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha facoltà di verificare la veridicità della comunicazione medesima e che - come precisato nella Circolare n. 6/2025 - la procedura telematica avviata dal datore di lavoro, viene resa inefficace se lo stesso riceva successivamente la notifica da parte del sistema informatico del Ministero dell’avvenuta presentazione delle dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore.
In tale contesto, dunque, al fine di garantire un equilibrio maggiore tra le esigenze di controllo ispettivo e la tutela dei diritti e doveri sia dei lavoratori sia delle aziende, il CNO ritiene che andrebbe verificato se la ricostituzione del rapporto di lavoro non possa essere disposta dall’ITL, bensì debba essere oggetto di decisione del giudice, soprattutto laddove il datore di lavoro riceva la notifica di dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore in un momento successivo all’avvio della procedura.
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