In materia di lavoro agile (o smartworking), la recente Circolare del MLPS n. 6/2025, ha fornito importanti indicazioni circa i termini per le comunicazioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro, alla luce delle novità introdotte dal Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024), di cui si è già dato…
Decorrenza del termine per la comunicazione
Posto che, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, della legge n. 81/2017, l’accordo per il lavoro agile deve essere stipulato per iscritto ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, la Circolare n. 6/2025 chiarisce in primo luogo che il termine per la comunicazione del predetto accordo decorre non dalla data della stipulazione, bensì da quello – che potrebbe essere differente – dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.
Pertanto, qualora, ad esempio, un accordo fosse stipulato in data 15 gennaio 2025 e prevedesse l’avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 6 febbraio 2025 (e non entro il 20 gennaio).
Laddove, invece, la modifica riguardasse la durata originariamente comunicata (si supponga per effetto di una proroga dell’accordo), che deve intervenire prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato (nell’esempio, quindi, prima del 30 giugno 2025), il datore dovrà provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa. Riprendendo l’esempio, quindi, se la proroga fosse stipulata il 28 giugno 2025, la comunicazione andrebbe effettuata entro il 3 luglio successivo.
Analogamente, nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione. Per tornare all’esempio: se, per un nuovo accordo o per decisione unilaterale di una delle parti, la prestazione non fosse più resa in modalità agile a partire dal 15 maggio 2025 – nonostante il termine inizialmente concordato fino al 30 giugno 2025 – entro il 20 maggio 2025 andrà comunicata la cessazione anticipata.
Modalità di comunicazione invariata
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, la Circolare n. 6/2025 ribadisce che non vi sono novità rispetto a quanto già stabilito dal Decreto del MLPS n. 149 del 22 agosto 2022, che definisce le modalità e le procedure da seguire per l’invio delle comunicazioni. I datori di lavoro privato, pertanto, dovranno continuare a seguire le stesse modalità di comunicazione ivi indicate.
È fondamentale che i datori di lavoro rispettino scrupolosamente queste modalità, in quanto il mancato rispetto delle procedure previste comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. In particolare, l'inosservanza delle modalità di comunicazione stabilite può comportare una sanzione che va da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, come stabilito dall'articolo 19, comma 3, del D.lgs. n. 276/2003.
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