Il nuovo codice sulla crisi di impresa, all’art. 2.086, c. 2, del c.c., introduce l’obbligo, per tutte le imprese che operano in forma societaria o collettiva, di avere un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla dimensione ed alla natura dell’impresa. Il tutto in funzione di una tempestiva rilevazione di una eventuale crisi dell’impresa e per la percezione della perdita della continuità aziendale.
Inoltre, gli amministratori, si dovranno attivare senza indugio per l’adozione e/o l’attuazione di uno degli strumenti previsti dal vigente regolamento per il superamento della crisi di impresa e per il recupero della continuità aziendale.
La governance della società, a prescindere dalle dimensioni dell’impresa e dalla presenza o meno dell’organo di controllo o di revisione, nominato ai sensi del nuovo articolo 2.477, c. 2, lettera c) c.c., dovrà adoperarsi ad adeguare, in breve tempo, il proprio assetto organizzativo, amministrativo e contabile, al fine di renderlo idoneo ad un costante monitoraggio dell’equilibrio economico e finanziario della società oltre alla salvaguardia della continuità aziendale.
Qualora si accertasse una scarsa capacità nell’istituzione di un sistema organizzativo amministrativo e contabile in grado di individuare i segnali di crisi, l’eventuale situazione di dissesto della società comporterebbe, per gli amministratori, una causa di responsabilità verso la società per gli eventuali danni derivanti dall’inosservanza dell’obbligo di cui al predetto comma 2 dell’art. 2.086 del c.c.
Quanto introdotto dalle nuove disposizioni nel codice della crisi di impresa avrà un impatto, di notevole portata, particolarmente sulle Pmi, il cui assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nella maggior parte dei casi, è scarsamente strutturato. Ciò deriva, nella maggioranza dei casi, dal fatto che il proprietario gestisce e controlla la società senza che ci sia un sistema di contrapposizione dei poteri né uno di gestione del rischio.
Tali effetti organizzativi avranno evidenti difficoltà nell’individuare i segnali iniziali di una eventuale crisi di impresa con la conseguente perdita della continuità aziendale.
Le società sottoposte a revisione legale (obbligatoria e/o volontaria) avranno indubbiamente un vantaggio nel predisporre un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile capace di monitorare la perdita di continuità aziendale, rispetto a tutte le società prive dell’organo di revisione, proprio per la presenza di professionisti esterni qualificati (revisore legale). Inoltre, per le società non revisionate, tutte le eventuali responsabilità, per la mancanza di un adeguato assetto organizzativo, saranno esclusivamente a carico degli amministratori.
La governance delle società nel definire gli assetti organizzativi in grado di monitorare una eventuale crisi aziendale, deve, da un lato, istituire e configurare il relativo assetto in funzione delle dimensioni aziendali e delle conseguenti rilevazioni di segnali di crisi, dall’altro deve eseguire, monitorare e controllare la capacità dello stesso di far emergere i segnali di perdita della continuità aziendale.
Concludiamo sottolineando che una chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle responsabilità deve essere definita attraverso un organigramma aziendale che dovrà avere il compito di inquadrare l’intera struttura aziendale.
L’organigramma non è uno schema rigido e predefinito ma deve adattarsi ad ogni singola realtà. Le strutture organizzative più diffuse fanno riferimento a modelli di tipo: gerarchico-funzionali, divisionali e funzionali.
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