28 ottobre 2020

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: il decreto correttivo taglia il traguardo

Autore: Francesca Gagliano
Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 ottobre 2020, ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che integra e corregge il Decreto legislativo n. 14/2019, recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Il correttivo trova la sua origine in attuazione della delega contenuta nella Legge 20/2019.

Le nuove norme intervengono a chiarire la portata delle disposizioni del Codice della crisi d’impresa, introducendo anche alcune modifiche di coordinamento della disciplina relativa ai diversi istituti ivi previsti.

Le disposizioni, vengono così chiarite:
  • un primo intervento correttivo viene posto sulle definizioni di cui all’articolo 2 del CCII. Nello specifico si risolve la nozione di crisi, attraverso la sostituzione dell’espressione “difficoltà” con quella di “squilibrio economico”, attraverso un linguaggio più tecnico. Si parla di squilibrio economico nei casi in cui non si ottiene un risultato economico positivo, in quanto i ricavi non hanno la capacità di coprire i costi. Lo squilibrio finanziario si presenta quando non c’è la fisiologico rapporto tra fonti e impieghi;
  • la ridefinizione del cosiddetto “indice della crisi”, reso maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
  • il correttivo modifica la rubrica dell’articolo 13 del CCII , inserendo, a fianco degli indicatori, anche gli indici della crisi, che in tal guisa si modificano in “Indicatori e indici della crisi”. Gli indicatori della crisi configurano sbilanci di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario; gli indici della crisi sono da considerare come rapporto tra due o più numeri;
  • ancora in merito dell’art. 13 CCII, gli indicatori e gli indici, dovranno mettere in luce la “non” sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e “l’assenza” di prospettive di continuità aziendale. L’articolo modificato continua col precisare che sono indici significativi quelli che misurano la “non” sostenibilità degli oneri dell’indebitamento, come i flussi di cassa (…) e “l’inadeguatezza” dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
  • il comma 3 del medesimo articolo, prevede una pensabile deroga all’applicazione degli indici elaborati dal Cndcec, interrogando un professionista sull’idoneità dei diversi indici proposti, attraverso un’attestazione.

Quindi la ridefinizione del cosiddetto “indice della crisi”, viene maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza.

Il correttivo agisce anche sugli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati. Infatti vengono modificati i limiti dell’esposizione debitoria, superati i quali, i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e Agente della riscossione), procedano con la segnalazione al debitore.

In particolare, la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate parte quando viene superato il limite su un debito scaduto e non versato a titolo di Iva, che superi i seguenti importi:
  • euro 100.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000;
  • euro 500.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000;
  • euro 1.000.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.

Le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI), invece, riconducibile al debitore in crisi, sono state rese maggiormente stringenti, per la nomina e composizione del collegio dei tre esperti, a cura del referente dell’Ocri.

Infatti, i tre esperti delegati provengono da contesti differenti:
  1. uno deve essere nominato dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale competente;
  2. il secondo dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  3. l’ultimo designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore.

I tre professionisti, come stabilito dal correttivo, verranno scelti tra i nominativi indicati dallo stesso debitore.
FASCIA IL PERCORSO DEL REVISORE LEGALE
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy