22 aprile 2020

Continuità aziendale e crisi di impresa: cosa il Revisore deve tenere sotto la lente

Autore: Francesca Gagliano
Calcolare oggi i flussi di cassa del prossimo futuro, al fine di accertare l’esistenza del necessario equilibrio economico finanziario per adempiere con regolarità alle obbligazioni pianificate è il presupposto necessario al fine di valutare la continuità aziendale.

Il presupposto dell’equilibrio economico è certamente che vi sia quello finanziario e quello economico non esisterebbe senza quello finanziario. Quando questi due aspetti si allontanano e il distacco non si riassorbe, la situazione potrebbe sfociare in un bilancio con poste annacquate e quindi inaffidabili per i terzi.

L’imprenditore, ai sensi dell’articolo 2423 bis n.1 Codice Civile, deve muoversi con prudenza e nella prospettiva della continuità aziendale e questa viene tutelata solo dal presupposto dell’esistenza di un “equilibrio economico di qualità”.
Ovvero, di un equilibrio economico che si trasformerà, entro un tempo ritenuto economicamente ragionevole, in un relativo flusso di cassa.

L’equilibrio finanziario, è importante sottolineare, non deve essere confuso con la solvibilità, soprattutto se si fa riferimento al breve termine. Un imprenditore, quindi, potrebbe essere solvibile ma non in equilibrio finanziario.
Potrebbe, in altre parole, riuscire a onorare il suo indebitamento nel breve, magari, disinvestendo parte delle attività patrimoniali o ricorrendo a ulteriore iniezione di capitale di rischio.

È pacifico che la continuità aziendale non possa essere sostenuta nel medio e lungo periodo dai soli apporti di capitale di rischio e di credito e da operazioni di disinvestimento.

Ai sensi dell’articolo 2247 del codice civile l’imprenditore svolge un’attività economica sul presupposto di ottenere e dividersi gli utili. Questo presuppone che i capitali investiti sia di rischio che di credito producano un’utilità maggiore del costo sostenuto per reperirli. Tale utilità non può che derivare da una redditività positiva della gestione caratteristica.

Coerentemente a quanto appena affermato il legislatore definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate” (art. 2 CCI).

Nell’articolo 13, invece, troviamo che la solvibilità e la continuità aziendale devono essere salvaguardate anche attraverso un equilibrio di natura patrimoniale: “Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi”.

Si potrebbe cadere nell’errata considerazione, che il legislatore nel chiarire il concetto di crisi (art 2 CCI) si sia “dimenticato” del termine patrimoniale. Invece, il legislatore ha tenuto conto che la solvibilità e la continuità aziendale a 12 mesi devono essere sostenute sia con il patrimonio aziendale che con il risultato di bilancio, mentre la solvibilità e la continuità aziendale nel medio e lungo termine saranno sostenute solo grazie ad un equilibrio economico e finanziario a valere nel tempo.

Il Revisore deve valutare che l’impresa sia in grado di pagare i propri debiti con tutte le risorse a sua disposizione e simultaneamente, valutare lo stato di crisi e quindi se non esiste un equilibrio economico finanziario derivante dall’area caratteristica del business.

In conclusione, il monitoraggio dell’esistenza dell’equilibrio economico-finanziario richiamato dal legislatore, nell’articolo 2 del Codice, passa dalla predisposizione di un budget di tesoreria al fine di verificare il livello di solvibilità dei prossimi 6 mesi e dalla presenza di un Ebit positivo normalizzato (Adjusted) per l’accertamento delle condizioni di continuità aziendale nei prossimi 12 mesi.
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