2 febbraio 2022

Continuità aziendale: ISA 570, Codice civile e OIC

Autore: Daniele Sirianni
L’ISA 570 approfondisce uno dei presupposti relativi alla redazione del bilancio, nello specifico quello relativo alla continuità aziendale.

In particolare, questo principio impone al revisore di acquisire gli elementi probativi necessari per potersi esprimere in merito alla correttezza e significatività delle valutazioni effettuate in sede di redazione del bilancio, in modo da garantire all’impresa la capacità di continuare ad operare con lo svolgimento dell’attività.

Sulla base di queste valutazioni il revisore dovrà formulare la relazione di revisione mediante la quale esprime il suo giudizio nel rispetto di tale principio.

In generale la continuità aziendale (going concern) prevede che l’impresa riesca a far fronte alle obbligazioni previste nel breve e lungo periodo, mediante le risorse generate dalla gestione corrente e i fondi disponibili.
L’ISA 570 propone una serie di indicatori che potrebbe far sorgere dei dubbi in merito al rispetto della continuità aziendale.

Nello specifico, riporta i seguenti elementi.

Indicatori finanziari:
  • situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
  • prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
  • indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
  • bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
  • principali indici economico-finanziari negativi;
  • consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
  • difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
  • incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
  • incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
  • cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
  • incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali:
  • intenzione della direzione di liquidare l’impresa o di cessare le attività;
  • perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
  • perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
  • difficoltà con il personale;
  • scarsità nell’approvvigionamento di forniture importanti;
  • comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori:
  • capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
  • procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l’impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
  • modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l’impresa;
  • eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

Una volta analizzate le considerazioni riportate dall’azienda e valutata la coerenza con quanto previsto per il rispetto della continuità aziendale: presupposti, eventi e orizzonte temporale, il revisore
  • esprimerà un giudizio positivo qualora non vi siano elementi che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell’impresa di continuare la propria attività;
  • svolgerà ulteriori approfondimenti qualora dovessero esserci dei dubbi sulle valutazioni effettuate dalla direzione, in modo da riuscire ad esprimersi sull’eventuale esistenza di un’incertezza significativa.

Qualora vi sia un’incertezza significativa, cioè la probabilità che si verifichi.

Il rispetto del principio della continuità aziendale è previsto dal codice civile, elemento indispensabile per garantire il rispetto della clausola generale del bilancio (art. 2423, comma 2 c.c.):
“Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Nello specifico, il richiamo alla continuità aziendale è effettuato in modo “indiretto” dal primo comma dell’art. 2423 bis il quale prevede:
“La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato”.

In merito alle valutazioni specifiche il codice civile non fornisce specifici suggerimenti; per questo viene in aiuto l’OIC 11, che al paragrafo 22 prevede che:
“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy