4 marzo 2020

Crisi d’impresa: l’obbligo di segnalazione è rinviato al 15 febbraio 2021

Autore: Claudio Turi
Il decreto legge contenente misure urgenti connesse all’emergenza coronavirus, D.L. n. 9/2020 del 2 marzo, rinvia di sei mesi l’obbligo di segnalazione a carico dell’organo di controllo e del revisore e dei creditori pubblici qualificati previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D. Lgs 12 gennaio 2019 n. 14).

Segnalazione - L’obbligo di segnalazione a carico dell’organo di controllo societario, del revisore contabile e della società di revisione è disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. 14/2019, che prevede per ciascuno dei suddetti soggetti, nell’ambito delle proprie funzioni, oltre all’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione, l’obbligo di segnalare all’organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La segnalazione va effettuata a mezzo pec o comunque con altri mezzi che garantiscano la prova dell’effettiva ricezione e deve contenere un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve rispondere in relazione alle soluzioni individuate ed alle azioni intraprese.

In assenza di risposta, o in caso di risposta ritenuta inadeguata, o di mancata adozione delle misure necessarie nei successivi 60 giorni, l’organo di controllo, il revisore o la società di revisione dovranno procedere ad informare tempestivamente l’Organismo di composizione della crisi d’impresa, OCRI (30+60) 90 giorni, fornendo ogni elemento utile, anche in deroga all’obbligo di riservatezza di cui all’art. 2407 codice civile.

Creditori Pubblici - Per quanto attiene invece ai creditori pubblici qualificati, il riferimento è l’art. 15 del D.Lgs. 14/2019, che disciplina l’obbligo in capo all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Agente per la riscossione di effettuare la segnalazione al debitore nel caso di superamento di specifiche soglie di debito disciplinate dal comma 2 dello stesso articolo.
Trascorsi 90 giorni senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il debito o comunque di averlo regolarizzato o di essere in regola con il pagamento rateale o senza che abbia presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i suddetti enti sono tenuti senza indugio ad effettuare segnalazione all’OCRI.
In base alla previsione dell’art. 389 del D. Lgs. 14/2019 tali disposizioni sarebbero entrate in vigore il 15 agosto 2020, ossia diciotto mesi dopo la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Da più parti era stato richiesto un rinvio dei termini per permettere, soprattutto alla realtà di minori dimensioni, di avere maggior tempo a disposizione per adeguarsi alla nuova normativa. In tale ottica lo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020 aveva previsto il differimento dell’obbligo di segnalazione al 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato i nuovi limiti previsti dall’art. 2477 c.c., ossia:
  1. 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  2. 4 milioni di euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  3. 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Nella generalità dei casi si tratta dunque di imprese prive dell’organo di controllo o del revisore, per le quali il rinvio di sei mesi operava sostanzialmente in relazione all’obbligo di segnalazione ad opera dei creditori pubblici qualificati al superamento delle soglie di debito.

Il D.L. n. 9/2020 del 2 marzo, di fatto anticipando e modificando quanto contenuto nel decreto correttivo, prevede un differimento generale al 15 febbraio 2021 dell’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza alcuna distinzione in funzione della dimensione dell’impresa. Come riportato nella relazione illustrativa, il differimento è finalizzato dunque ad agevolare tutte le PMI come definite dal DM 18 aprile 2005, ossia le imprese con meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il rinvio determina come conseguenza anche il rinvio della limitazione di responsabilità derivante dalla segnalazione effettuata come previsto dal comma 3 dell’art. 14 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
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