Decreto correttivo del Codice della crisi: novità anche per i Revisori Legali
Autore: Franco Rubino
Tra le numerose novità del D.Lgs del codice della crisi di impresa è il caso di ricordare anche a quelle che riguardano i Revisori Legali. In particolare:
l’obbligo di segnalazione organi di controllo societari, art. 14 del nuovo codice che precisa come Sindaci e Revisori sono esonerati dall’obbligo di segretezza previsto dall’art. 2407 del codice civile e dall’osservanza dei commi 1 e 2 dell’art. 9-bis del d.lgs. n. 39 del 2010 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati). Gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori devono tempestivamente informarne anche il Revisore Legale o la società di revisione, così come il Revisore Legale o la Società di revisione devono informare l’organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine di evitare il rischio di una doppia segnalazione. È opportuno ricordare che il testo dell’art. 9-bis del d.lgs. 39/2010 in merito alla Riservatezza e segreto professionale prevede che “Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il Revisore Legale e la Società di revisione legale, nello svolgimento della propria attività, sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale”.
La procedura di allerta deve essere tempestiva e veloce ed inizia con l’audizione del debitore e gli organi di controllo della società.
I componenti degli organi di controllo sono convocati davanti al collegio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. L’audizione si deve svolgere in maniera riservata e confidenziale.
Altre importanti modifiche riguardano anche l’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI) con particolare riferimento alla nomina che alla composizione dello stesso. La modifica interviene particolarmente sull’art. 17, il quale, relativamente agli organismi di composizione della crisi di impresa ne disciplina la composizione e la nomina del collegio. Nello specifico i Revisori Legali sono inseriti tra i destinatari della comunicazione della segnalazione a carico del referente e sono riviste, in modo da “ristabilire l’osservanza dei principi di delega”, le modalità di designazione dei componenti dell’OCRI.
Rilevante, inoltre, la modifica della regolamentazione dell’albo dei Gestori della Crisi che prevede, tra l’altro, per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro, l’obbligo di partecipare a corsi di formazione della durata di 40 ore, invece che 200 come originariamente previsto (A tal proposito è opportuno evidenziare, che non si comprende, come mai siano stati esclusi i Revisori Legali, professionisti qualificati quanto tutti gli altri).
La convocazione del debitore e degli organi di controllo per le società si svolge in deroga all’obbligo di segretezza di cui al combinato disposto dell’art 2740 C.C. e dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs 14/2019. In questa sede possono essere rilevate informazioni circa l’esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza.
L’OCRI in sede collegiale sceglie tra i suoi membri il proprio presidente che deve nominare un relatore, sé stesso oppure un altro componente.
È il relatore, infatti, che ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni.
Una volta conclusa l’audizione del debitore e dell’organo di controllo il collegio dell’OCRI, considerando gli elementi valutativi da questi soggetti forniti, può disporre l’archiviazione oppure constatare l’esistenza dello stato di crisi.
Nel secondo caso deve individuare insieme al debitore quali misure attuare per porre rimedio e dettare i tempi che il debitore ha per riferire sull’attuazione delle stesse.
In definitiva, la nomina del Revisore Legale prevista nel Nuovo Codice della Crisi d’Impresa per la gestione del debito e dell’insolvenza deve assolvere principalmente alle seguenti funzioni:
assistere la società nella gestione di procedure extragiudiziali e concordati per debiti tributari e/o privati;
per garantire investitori, risparmiatori, fornitori, lavoratori, clienti, erario, svolgendo una funzione parallela a quella dei sindaci, cioè l’obbligo di segnalazione prima all’amministrazione della società e, in assenza di opportuni interventi, all’organo preposto (OCRI) dell’esistenza di fondati indizi di crisi;
ha il compito di individuare l’eventuale stato di crisi dell’azienda;
deve isolare i fattori che possono garantire la capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale;
deve stabilire in che modo gestire in modo concordato con i debitori l’eventuale insolvenza e cancellare i debiti senza ricorrere a misure giudiziarie o fallimentari.