22 febbraio 2020

Formazione continua dei revisori legali dei conti: le istruzioni nella Circolare del MEF

Il triennio formativo 2020- 2022 decorre dal 1° gennaio 2020

Autore: Pietro Mosella
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) con la Circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, ha fornito istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2020, in attuazione dell’articolo 5 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, relativamente al triennio 2020-2022. Ci si sofferma, in sostanza, sulle novità in materia di accreditamento degli enti formatori e di registrazione dei crediti formativi.
Occorre, anzitutto, premettere che, il triennio formativo 2020-2022 decorre per i revisori legali dei conti dal 1° gennaio 2020. In relazione a tale triennio, le istruzioni della Circolare 28 febbraio 2018, n. 6, sono sostituite da quelle indicate nel documento in commento, tra le quali, in via preliminare, la citata Circolare n. 3 evidenzia le principali innovazioni, elencandole dettagliatamente.

Quadro complessivo della disciplina in vigore nel triennio 2020-2022 – Il documento in questione, oltre a ricordare che il sistema della formazione continua per i revisori legali si regge su tre diversi canali di formazione (formazione diretta del MEF, partecipazione a corsi, riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali), sottolinea che, i corsi di formazione, devono avere ad oggetto i contenuti elencati nel programma annuale, adottato, in relazione all’anno 2020, con determina del Ragioniere generale dello Stato MEF - RGS - prot. 17461 del 27/1/2020, o successive, pubblicata sul sito della revisione legale (http://www.revisionelegale.mef.gov.it).

Il revisore iscritto al registro deve maturare ogni anno almeno 20 crediti, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti (gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, ecc.). È confermata la proporzionalità tra ora di formazione e credito, in ragione di un credito maturato per ogni ora di formazione. I corsi possono essere fruiti interamente a distanza, interamente in aula o in parte a distanza e in parte in aula. Nell’ambito dello stesso triennio, il medesimo corso, non consente di maturare ulteriori crediti formativi.

La Circolare, dopo essersi soffermata sui tre canali di formazione precedentemente menzionati, illustra i diversi aspetti che caratterizzano l’accreditamento, ricordando anzitutto che, il modello di istanza di accreditamento, unitamente alle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti da parte dell’ente formatore richiedente, può essere scaricato dal sito istituzionale della revisione legale e, firmata digitalmente, inoltrata a questo Ministero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.
Gli enti già accreditati nel corso del triennio 2017-2019 dovranno ripresentare istanza di accreditamento anche per il 2020 per poter continuare a erogare la formazione.

Si precisa, altresì, che l’istanza di accreditamento deve essere corredata della scheda corsi relativa all’anno formativo 2020 scaricabile dal sito istituzionale della revisione legale.

Tale scheda riporta i singoli temi o argomenti scelti tra quelli previsti dal programma annuale della formazione, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato MEF - RGS - prot. 17461 del 27/01/2020. La predetta scheda deve contenere tutte le indicazioni richieste per ciascun corso offerto (docenti di riferimento, data, luogo, sede completa di indirizzo, orario e costo) e resta vincolante per l’ente accreditato fino alla comunicazione di eventuali modifiche, nelle forme e nei limiti di seguito precisati.

Ulteriori indicazioni sono fornite in merito ai:
  • requisiti per l’accreditamento: numero di dipendenti adeguato;
  • requisiti per l’accreditamento: esperienza nella formazione;
  • requisiti per l’accreditamento: docenti di comprovata esperienza;
  • requisiti per l’accreditamento: economicità dell’organizzazione;
  • requisiti per l’accreditamento: articolazione territoriale.

Formazione professionale erogata dagli Albi o Ordini professionali - La formazione acquisita dai professionisti iscritti al registro dei revisori presso gli Albi professionali di appartenenza, è riconosciuta equivalente, ai sensi dell’articolo 5, comma 10, del D. Lgs. n. 39/2010, purché conforme al programma di aggiornamento professionale adottato annualmente dal Ragioniere Generale dello Stato, ovvero, in relazione al 2020, con determina MEF - RGS - prot. 17461 del 27/01/2020.
La legge non richiede comunicazioni preventive ai fini del riconoscimento. È, pertanto, sufficiente che una comunicazione sia trasmessa successivamente alla conclusione dell’attività di formazione.
Dette comunicazioni devono pervenire da parte degli organismi suddetti attraverso PEC all’indirizzo accreditamento.revisionelegale@pec.mef.gov.it.

Riconoscimento della formazione effettuata nelle società di revisione legale – Il documento di prassi esamina anche l’aspetto riguardante il riconoscimento della formazione effettuata all’interno delle società di revisione e, sul punto, considerazioni particolari sono riservate all’individuazione dei soggetti legittimati a beneficiarne. Il comma 10 dell’articolo 5 del D. Lgs. n. 39/2010 ammette, per quanto concerne l’ambito societario, due tipologie di soggetti destinatari del riconoscimento:
  • i responsabili della revisione;
  • coloro che collaborano alla revisione. I responsabili della revisione sono definiti sulla base sia dell’articolo 1, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 39/2010, che dei principi professionali di revisione (Glossario dei principi ISA Italia, ISQC1, ISA Italia 220), secondo cui i responsabili della revisione sono i responsabili dell’incarico, ovvero coloro che firmano la relazione di revisione.

Coloro che collaborano alla revisione sono in primo luogo soci e dipendenti. In generale, il rapporto di collaborazione presuppone un contratto individuale tra la società che organizza la formazione al proprio interno e il revisore.
Dopo aver analizzato vari aspetti relativi a tale argomentazione, in conclusione, la Circolare sottolinea che, anche le società di revisione che organizzano corsi di formazione al proprio interno, validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo che discende dall'iscrizione al registro, sono tenute alla comunicazione dei crediti, necessaria all'aggiornamento delle posizioni dei singoli revisori, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello nel quale si è tenuta la formazione, tramite un unico invio.

Esenzioni, fase transitoria e sanzioni – In conclusione, ci si sofferma su aspetti riguardanti le esenzioni e la fase transitoria. In sostanza, tutti gli iscritti al registro sono assoggettati all’obbligo formativo in ragione dell’iscrizione senza che rilevi la titolarità di incarichi, l’età anagrafica o d’iscrizione o qualsiasi condizione dell’iscritto. In altre parole, l’obbligo è generalizzato e, a titolo di esempio, è assoggettato anche l’iscritto che non ha mai accettato né svolto incarichi di revisione legale dei conti. Non sono, infatti, in alcun caso previsti né deroghe, né esenzioni, né esoneri.

Per i revisori legali iscritti al registro nel corso dell’anno, l’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento d’iscrizione nella Gazzetta Ufficiale.

Infine, relativamente alle sanzioni, si evidenzia che, il mancato assolvimento dell’obbligo formativo, è sanzionato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 39/2010. Al riguardo, salvo diverse future indicazioni, il Ministero procede alla ricognizione dell’assolvimento dell’obbligo da parte dei singoli iscritti a decorrere dal termine per la trasmissione dei crediti relativi all’ultimo anno di ciascun triennio. In via eccezionale, poiché non è stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, il MEF informa che intende assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare – esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31 dicembre 2019. Al riguardo, verrà trasmetterà agli interessati una comunicazione individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale della revisione legale.
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