L’obbligo di formazione continua per i revisori legali, consistente nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, si assolve tramite modalità diverse.
I revisori, infatti, possono fruire della formazione rivolgendosi a tre diverse categorie di soggetti:
- gli enti accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze;
- gli Ordini professionali, se il revisore è un professionista iscritto a un albo, oppure la società di revisione della quale il revisore sia collaboratore o responsabile della revisione, in ragione della possibilità di riconoscere la formazione organizzata da tali soggetti stessi.
Il settore della formazione continua assumendo, quindi, diverse modalità, è stato oggetto anche di numerosi chiarimenti da parte del MEF, tramite le FAQ pubblicate sul portale della revisione legale che costituisce il punto di accesso istituzionale a tutte le attività di supporto alla stessa.
Esse chiariscono diversi aspetti inerenti alla formazione, sia sotto il profilo procedurale, sia sotto quello giuridico e applicativo.
Ciò in quanto l’
articolo 24 del D. Lgs. n. 39/2010 include il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione o aggiornamento professionale tra le fattispecie sanzionabili.
Corsi a distanza ed enti formatori– Relativamente ai corsi di formazione, occorre tenere in considerazione che, vista l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 che si protrae ormai da diversi mesi, è stato deliberato il divieto dei corsi di formazione in presenza.
Da ultimo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 3 novembre 2020, il cui articolo 1, comma 9, lett. s), quarto periodo, consente i corsi di formazione pubblici e privati soltanto se organizzati a distanza, è stato disposto, di fatto, il divieto dei corsi di formazione in presenza fino al 3 dicembre 2020, data entro la quale, quindi, non sono stati presi in considerazione eventuali corsi in presenza anche con riferimento a date successive a quella menzionata, quando inclusi nei programmi allegati a nuove istanze di accreditamento.
In attesa delle disposizioni di imminente emanazione del nuovo DPCM, è probabile che, tale divieto, possa esser prorogato ai fini di prevenire la diffusione del contagio del Covid-19.
Al di là di quanto suddetto, comunque, il MEF ha predisposto una piattaforma digitale per l’erogazione di corsi a distanza, riguardanti i principali tra i temi inclusi nel programma annuale dello stesso, adottato con determina del Ragioniere generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020 (pubblicata sul sito della revisione legale). Tali corsi sono aperti a tutti gli iscritti al registro e hanno la finalità di consentire un agevole accesso ai temi essenziali allo svolgimento degli incarichi di revisione. La piattaforma per la formazione a distanza è accessibile, tramite l'Area riservata di questo portale, gratuitamente.
Ovviamente, vi è anche un elenco degli enti accreditati (società, enti pubblici o privati, istituti e ordini) per l’erogazione dei corsi valevoli ai fini della formazione continua. Tale elenco è pubblicato e costantemente aggiornato nell'apposita sezione dedicata (Enti Formatori) sul sito istituzionale della revisione legale.
Riconoscimento dei crediti per corsi presso Ordini- Un importante chiarimento fornito dalle FAQ è quello riguardante il riconoscimento o meno, ai fini della formazione, dei corsi frequentati dai professionisti presso gli Ordini professionali di appartenenza come, ad esempio, quelli svolti presso gli Ordini dei Dottori Commercialisti.
Detti corsi, sono riconosciuti come chiarito dall’
articolo 5 del citato D. Lgs. n. 39/2010, il quale prevede, al comma 10, che la formazione acquisita dagli iscritti al Registro presso gli Albi professionali di appartenenza sia riconosciuta equivalente, purché sia conforme al programma di aggiornamento professionale adottato con determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 17461 del 27/01/2020. Inoltre, se regolarmente trasmessi al registro, sono validi anche i corsi frequentati presso altri Ordini territoriali. Le comunicazioni al registro sono a carico dell’Ordine e non del professionista.
Si potrebbe porre anche il caso in cui un Revisore frequenti un corso di formazione presso un Ordine professionale pur non essendo iscritto all’Ordine stesso. Sul punto le FAQ chiariscono che, la possibilità per i revisori legali non iscritti ad un Ordine professionale di maturare i crediti necessari all’assolvimento degli obblighi formativi, è condizionata all’accreditamento dell’Ordine presso il Ministero, oppure, facendo valere l’apposita convenzione sottoscritta dal CNDCEC e dal Ministero.
In entrambi i casi, i crediti devono essere trasmessi al registro esclusivamente dall’Ordine attraverso il suddetto Consiglio Nazionale.