27 febbraio 2020

Formazione revisori legali: requisiti per l’accreditamento e registrazione dei crediti formativi

Nella Circolare del MEF le istruzioni sull’accreditamento degli enti formatori

Autore: Pietro Mosella
Con la Circolare n. 3 del 20 febbraio 2020, come già anticipato (si legga Formazione continua dei revisori legali dei conti: le istruzioni nella Circolare del MEFdel 22 febbraio 2020), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito le istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali iscritti nel registro per l’anno 2020.

Premesso che il triennio formativo 2020-2022, decorre per i revisori legali dei conti dal 1° gennaio 2020, è stabilito che gli stessi, devono maturare ogni anno almeno 20 crediti, di cui almeno 10 nelle materie caratterizzanti.
Il sistema della formazione continua per i revisori legali si basa su tre diversi canali di formazione:
  • la formazione diretta del MEF;
  • la partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici e privati accreditati;
  • il riconoscimento della formazione professionale continua per i professionisti iscritti in Albi professionali e i responsabili della revisione e collaboratori delle società di revisione.

Tutti gli iscritti al registro sono assoggettati all’obbligo formativo in ragione dell’iscrizione senza che rilevi la titolarità di incarichi, l’età anagrafica o d’iscrizione o qualsiasi condizione dell’iscritto.
Il mancato assolvimento dell’obbligo formativo è sanzionato ai sensi degli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 39/2010.

Requisiti per l’accreditamento – La Circolare in commento introduce, tra l’altro, alcune novità riguardanti precisi requisiti per l’accreditamento:
  • docenti di comprovata esperienza: l’esperienza dei docenti deve essere riferita all’insegnamento universitario o alla collaborazione presso primari istituti di ricerca, oppure maturata presso società di revisione dotate anche di uffici o unità organizzative e risorse destinate esclusivamente alla revisione legale e alla formazione dei dipendenti e dei collaboratori. Sono, altresì, valide le pubblicazioni su giornali o riviste di settore a diffusione nazionale, nonché la collaborazione a testi o manuali inerenti alle materie della revisione legale. Pertanto, sarà cura dell’ente formatore, dichiarare i requisiti di ciascun docente coinvolto nel programma formativo oggetto di accreditamento, mediante compilazione dell’apposita “Scheda docente”, pubblicata sul sito della revisione legale che costituisce unico elemento di valutazione in sostituzione del Curriculum Vitae;
  • numero di dipendenti adeguato: l’articolo 5, comma 7, lett. a), del D. Lgs. n. 39/2010, prevede che possono richiedere l’accreditamento i soggetti (enti pubblici e privati) che abbiano un numero di dipendenti adeguato a garantire la qualità della formazione offerta. La disposizione richiamata, non indica un numero minimo di dipendenti, ma stabilisce che si deve tenere conto della struttura organizzativa, dell’articolazione territoriale e della esperienza professionale. La previsione di un numero di dipendenti adeguato costituisce, quindi, un indice, tra i molti possibili, della capacità organizzativa dell’ente che intende richiedere l’accreditamento ai fini dell’offerta formativa. In proposito, si ritiene necessario un numero di almeno due dipendenti affinché il soggetto accreditato possa garantire il supporto opportuno agli adempimenti richiesti dalla formazione;
  • esperienza nella formazione: l’ente o la società che intende accreditarsi, dovrà dichiarare di aver maturato un’esperienza di almeno tre anni nell’organizzazione di corsi di formazione, convegni, incontri di aggiornamento professionale o altri eventi riguardanti l’ambito professionale sul quale insistono le materie incluse nel programma annuale adottato dal MEF con la determina del Ragioniere Generale dello Stato MEF - RGS - prot. 17461 del 27/01/2020. Si considera cumulabile l’esperienza maturata anche da parte di soggetti nominalmente diversi, purché sia comprovata la continuità sostanziale con l’ente che presenta l’istanza di accreditamento. La formazione e attività affini, debbono comunque costituire la parte prevalente dell’oggetto sociale;
  • economicità dell’organizzazione: ciascuna richiesta di accreditamento dovrà dichiarare il costo presunto per la partecipazione degli iscritti al registro al corso o ai corsi, per singolo corso, individuale o per gruppi di più revisori. In merito al requisito dell‘economicità richiesto dalle disposizioni, con esso s’intende la ragionevole correlazione tra costi e ricavi, tale da escludere possibili fenomeni di speculazione. Si precisa che, i corsi gratuiti, sono pienamente compatibili con le previsioni contenute nelle vigenti disposizioni;
  • articolazione territoriale: le disposizioni del D.Lgs n. 39/2010, prevedono il requisito dell’adeguatezza della struttura territoriale dell’ente che richiede l’accreditamento, ma non indicano alcun parametro al fine di individuare puntualmente in quale grado l’articolazione territoriale debba essere sviluppata. La relativa dichiarazione appare finalizzata ad assicurare la diffusione dell’offerta formativa sul territorio nazionale. Di conseguenza, sembra opportuno considerare dotati di sufficiente articolazione territoriale quei soggetti, anche appositamente associati ai fini dell’accreditamento, aventi sedi in località diverse, che accreditandosi, risultano in grado di diversificare la diffusione territoriale della formazione offerta.

Comunicazioni al registro dei revisori dei crediti formativi - Per quanto concerne le comunicazioni relative ai crediti acquisiti da ciascun partecipante, l’articolo 5, comma 11, del D.Lgs. n. 39/2010, prevede che, le società e gli enti pubblici e privati accreditati ai fini della formazione continua, comunichino annualmente al registro l'assolvimento degli obblighi di formazione in relazione a ciascun partecipante. La disposizione pone a carico dell’ente accreditato la correttezza e la puntualità della comunicazione e dell’aggiornamento del registro.

Si considerano puntuali le comunicazioni pervenute entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Al fine di agevolare il caricamento dei crediti formativi, dall’anno 2020 si rende necessario acquisire, tra le informazioni già presenti del modello “Trasmissione crediti formativi” anche quella relativa al numero d’iscrizione al registro del revisore partecipante ai corsi.

All’esattezza delle comunicazioni è poi condizionato il positivo esito del processo della formazione e in particolare il corretto aggiornamento delle posizioni degli iscritti: l’onere di assicurare la precisione delle comunicazioni fa capo al soggetto accreditato.

A tal fine, dovrà essere indicato il numero dei crediti formativi assolti da ciascun iscritto al registro che ha partecipato ai corsi o agli eventi formativi, con l’indicazione di quelli caratterizzanti e non caratterizzanti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2010.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza (di cui all’articolo 21, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 39/2010), il Ministero può verificare il corretto assolvimento dell’obbligo di formazione da parte di ciascun iscritto e procedere, in caso di mancato adempimento, all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 24 del citato decreto.

Qualora i controlli effettuati, ai sensi della normativa vigente, evidenzino che la formazione non sia stata organizzata conformemente alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della Circolare in commento, ogni responsabilità per la mancata registrazione dei crediti in capo ai partecipanti è interamente a carico degli enti organizzatori.
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