L’emergenza sanitaria covid-19 ha costretto numerosissime aziende a dover rivedere i propri piani economico-finanziari a causa delle estreme difficoltà che si stanno attraversando.
Il revisore legale, pertanto, ha il dovere di intervenire e supportare l’organo amministrativo sulle decisioni da assumere vigilando sulle ripercussioni che queste potrebbero avere nei bilanci delle imprese.
La straordinarietà della situazione, lontana da qualsivoglia previsione, pur diligente degli amministratori, potrebbe portare a significative conseguenze economico/finanziarie tali da dover essere oggetto di approfondite analisi da parte degli organi amministrativi, dal management aziendale ed indubbiamente degli organi di controllo, sia in relazione al bilancio di esercizio già chiuso al 31/12/2020 che alle attività di controllo e vigilanza dell’esercizio 2021.
Pur volendo prendere in considerazione le misure a sostegno dell’economia, introdotte dal Governo, che dovrebbero consentire un contenimento delle perdite, lo scenario post emergenza non si presenterà certamente roseo. Infatti potrebbero riconfigurarsi posizioni e quote di mercato, preferenze e modalità di consumo, ponendo le aziende di fronte a nuovi scenari con più critiche prospettive.
Le misure adottate per il contenimento del contagio sono destinate ad avere un forte impatto nella formazione del bilancio di esercizio con riflesso, ovviamente, sulle attività di vigilanza e controllo da parte dei sindaci e dei revisori legali.
Diventa, pertanto, indispensabile un continuo e proficuo scambio di informazioni tra collegio sindacale e revisore legale ai fini delle valutazioni in tema di continuità aziendale.
All’organo di controllo è sicuramente riconosciuto un ruolo chiave. L’art. 2403 c.c. stabilisce che: “il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolar modo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”.
Conseguentemente l’apporto che il sindaco può fornire risiede proprio nel suo ruolo di soggetto terzo/indipendente rispetto alla realtà aziendale che, mediante la propria attività basata sul risk approach, sensibilizza la struttura amministrativa sui rischi delle scelte imprenditoriali da intraprendere o già intraprese per fronteggiare lo shock economico/finanziario che si presenterà.
Dovrà inoltre vigilare sull’adozione di idonee misure a tutela di dipendenti e collaboratori dal rischio biologico nel rispetto delle normative che regolano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Gli amministratori ed il Management aziendale, oggi, si trovano nella condizione di dover porre in essere, in tempi anche brevissimi, azioni conclusive, di cui l’organo di controllo potrebbe non essere tempestivamente informato. Il compito (rectius: l’obbligo) del sindaco sarà quindi quello di intensificare i propri controlli con un continuo confronto con la direzione aziendale, oltre all’identificazione dei rischi inerenti a determinate fattispecie, valutandone la significatività ed accertandone, sulla base di tali elementi e delle best practice, se siano disponibili o eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentirebbero l’eliminazione o la riduzione, ad un livello accettabile, dei predetti rischi.
A titolo esemplificativo: dinanzi ad oggettivi rischi di liquidità, sarà opportuno che l’organo di controllo pretenda la predisposizione di un piano finanziario di breve termine, nel quale i dati riportati siano attentamente valutati. Non è nemmeno da escludere, che potrebbe essere anche richiesta la disponibilità dei soci a fornire l’eventuale necessario supporto al fabbisogno di cassa.
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