I Revisori, secondo il dettato dell'art. 240 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) rispondono, oltre che per l'adempimento dei doveri con la diligenza del mandatario, anche:
- della veridicità delle loro attestazioni;
- del rispetto del principio di segretezza sui fatti o documenti;
Il dovere di veridicità nelle attestazioni è previsto con riferimento alle attestazioni rilasciate dai Revisori ed è ricollegabile alla loro funzione di Pubblici Ufficiali. Tale dovere si riferisce all'accertamento, previsto dall'art. 2403 Cc., della regolare tenuta delle scritture contabili e della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili stesse. Nel caso dell'Ente pubblico, la veridicità del bilancio si riferisce sia al bilancio preventivo che al rendiconto della gestione.
Chiaramente, appare difficoltoso garantire certezza nelle previsioni, ma affermare l'obbligo della veridicità rispetto al bilancio preventivo significa comunque garantire che nella sua formazione non vengano seguite valutazioni discrezionali e soggettive, bensì criteri ben precisi e stabiliti.
I Revisori rispondono anche della veridicità delle attestazioni relativa alle condizioni economiche dell'Ente e della Costituzione nell'ambito degli accertamenti trimestrali che il Collegio deve compiere sulla consistenza di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia. Anche in tal caso, il Revisore non dovrà limitarsi ad una semplice verifica contabile e formale, dovendo estendere il controllo anche sulla gestione aziendale, avendo facoltà di richiedere in tal senso al Consiglio notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente e su determinati fatti.
Le attestazioni possono essere sia scritte che orali.
L’art. 239 del Tuel, rubricato “funzioni dell’Organo di revisione”, prevede al comma 1, lett. b), un elenco di materie per le quali l’Organo di revisione è tenuto a rilasciare proprio parere “con le modalità stabilite dal Regolamento”:
- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all'indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali.
Secondo il comma 1-bis, dell’art. 239 tali pareri sono obbligatori, e suggeriscono all'Organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni e dei provvedimenti che è tenuto ad adottare o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'Organo di revisione.
Il dovere di segretezza sui fatti e documenti dei quali siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ufficio tende ad evitare che i Revisori possano utilizzare le notizie disponibili, andando in contrasto con gli interessi dell'Ente o procurando a sé o ad altri un indebito profitto.
Per quanto attiene all'ipotesi di un’azione di responsabilità nei confronti del Revisore contabile, non esiste una particolare e specifica normativa; pertanto, si ritiene che, per la regolamentazione, possa farsi riferimento agli artt. 2393-2394 del Cc., che disciplinano dell'azione di responsabilità promossa contro i Sindaci della società. Così come avviene per l'Organo amministrativo, anche l'azione di responsabilità promossa nei confronti dei Revisori dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale. Tale Deliberazione non comporta, però, per i Revisori l'immediata revoca dalla carica, in quanto questa può avvenire solo per giusta causa e dopo approvazione con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
L'azione di responsabilità può essere promossa anche dai creditori dell'Ente e da terzi.
Per quanto riguarda l'azione di responsabilità, sarà l'attore a dover fornire la prova dell'inadempienza dei Revisori e del danno procurato, evidenziando il nesso di casualità. La prova dell'inadempienza, del danno e del nesso di causalità dovranno essere valutate di volta in volta, in funzione dei casi che si presentano. L'azione di responsabilità verso i Revisori è soggetta a prescrizione quinquennale dal momento in cui si verifica o si riconosce il danno patrimoniale (non dal momento della violazione).