29 giugno 2022

I pareri obbligatori dell’Organo di revisione degli enti locali

Autore: Marco Baldin
L’organo di revisione svolge, ai sensi dell’articolo 239 del Tuel, le seguenti funzioni:
  • attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del re-golamento;
  • pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria.
L’attività di collaborazione con l’organo consiliare è la prima delle funzioni dell’Organo di revisione degli enti locali elencate precisamente nell’articolo 239 del Tuel. La collaborazione è propedeutica all’efficacia del controllo.

La collaborazione riguarda la complessa attività di indirizzo e controllo amministrativo di competenza dell’organo consiliare che è il destinatario finale di tale funzione.

Tale funzione, appartenente all’organo di revisione, riguarda l’analisi e la valutazione, anche prospetti-ca, dei risultati dell’attività amministrativa dell’ente e si concretizza in osservazioni e suggerimenti che, analizzando aspetti gestionali nelle cause e negli effetti, si traducono in un complesso di elementi utili al Consiglio ad operare valutazioni e scelte ragionate, avendo riguardo alle disposizioni dello statuto e del regolamento dell’ente.

Le funzioni dell’organo di revisione inerenti alla formulazione dei pareri obbligatori sono disciplinate dall’articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

L’organo di revisione deve esprimere pareri su proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio su atti fondamentali della gestione.
I pareri rientrano nella funzione di collaborazione con il Consiglio dell’ente locale. Lo stesso organo è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.

La collaborazione è obbligatoria sulle proposte di deliberazione relativa alle seguenti aree:
  • piani e strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  • bilancio di previsione, variazioni e salvaguardia equilibri;
  • modalità di gestione dei servizi, costituzione o partecipazione ad organismi esterni e rapporti con essi;
  • ricorso all’indebitamento;
  • debiti fuori bilancio e transazioni;
  • utilizzo di strumenti di finanza innovativa;
  • regolamenti di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio, applicazione dei tributi loca-li.
I pareri alle variazioni di bilancio devono riguardare anche quelle poste in essere dalla Giunta Comu-nale assunte con i poteri del Consiglio Comunale per motivi di urgenza, poiché il destinatario finale rimane comunque l’organo consiliare.

Le 7 tipologie di pareri obbligatori su cui interviene l’organo di controllo con funzione di collabora-zione con l’organo consiliare sono ribadite dagli articoli 42, comma 2 e articolo 239, lettera b) del Tuel, dalla delibera n. 345/2013 della sezione regionale della Corte dei conti del Piemonte e dalla se-zione regionale della Corte dei conti della Liguria n. 4/2014.

Il regolamento di contabilità dell’ente deve stabilire entro quale termine l’organo di revisione dovrà da-re il parere, tenendo conto delle necessità dell’ente e di quelle dell’organo di revisione di poter appro-fondire e valutare i contenuti, gli effetti della proposta e formulare il parere.

Un termine regolamentare non congruo, non consentendo un adeguato controllo, costituisce una grave irregolarità contabile che può essere oggetto di segnalazione al Consiglio ed alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti.

La differenza tra consulenza e collaborazione deve essere riferita al fatto che la collaborazione riguar-da l’aspetto economico-finanziario, delle proposte di deliberazione e di valutazione dei risultati delle politiche realizzate, mentre la consulenza riguarda valutazioni a priori delle politiche, al fine di indivi-duare fattibilità e dettagli operativi di un progetto, prestando, nel contempo, le competenze tecniche proprie.

In particolare, la funzione di collaborazione deve riguardare le aree riconducibili alle funzioni di indi-rizzo e controllo del Consiglio sull’attività della Giunta e degli altri organi dell’ente in ambito di attività amministrativa, comprendendo le funzioni di programmazione, gestione e rendicontazione. Tale attivi-tà deve essere limitata agli aspetti economico-patrimoniali e finanziari.

Ove la legge preveda l’espressione di pareri o altre valutazioni a organi diversi, quale il responsabile dei servizi finanziari o la Giunta Comunale, essi sono espressi esclusivamente in funzione del corretto svolgimento delle funzioni dell’organo consiliare e non dei singoli membri.

Eventuali attività, contemplate nei regolamenti di contabilità o in altri atti deliberativi, previste a favore di soggetti e in casi diversi da quelli previsti dalla legge, sono da considerarsi prestazioni aggiuntive a cui deve essere adeguatamente parametrato l’eventuale compenso.

In merito alle finalità, la funzione di collaborazione deve essere giuridicamente distinta da quella svol-ta dai responsabili dei servizi e deve essere disciplinata in ordine all’individuazione dei compiti e delle specifiche responsabilità.

La collaborazione deve assumere le caratteristiche dell’attività professionale qualificata finalizzata al buon andamento della gestione.

Si può concretizzare con pareri, rilievi, osservazioni e proposte sugli aspetti economico-patrimoniali e finanziari dell’area di competenza consiliare tesi a conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere il mi-glioramento dei tempi e dei modi dell’azione amministrativa.

Tali pareri, rilievi, osservazioni e proposte indirizzati all’organo politico possono essere disattesi solo con scelte opportunamente motivate.
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