L'ente locale, per far fronte a taluni impegni di spesa, può ricorrere alla stipula di mutui, ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000). È possibile accedere a tale forma di finanziamento purché l'ente, nella redazione della delibera consiliare, evidenzi in modo dettagliato e puntuale l'impossibilità di poter onorare gli impegni con l'utilizzo di altre risorse. Come previsto dall'articolo 194 del medesimo T.U. «il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali è ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Può essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge. Le relative entrate hanno destinazione vincolata». In virtù del secondo comma, quindi, le entrate derivanti dagli investimenti finanziati non possono essere destinate alla copertura di impegni diversi: infatti, è escluso che vengano utilizzate per far fronte ad una spesa corrente, come ad esempio la copertura di perdite di aziende o società collegate.
Affinché l'ente possa dare corso ad un finanziamento da indebitamento è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- sia stato approvato il bilancio annuale di previsione relativo all'esercizio in cui sono stati iscritti i relativi stanziamenti;
- sia stato approvato il rendiconto dell'esercizio relativo al penultimo anno precedente rispetto a quello in cui avviene la stipula del contratto di mutuo.
Altre forme di indebitamento dell'ente - Nell'ambito delle possibilità riconosciute all'ente di poter dare corso all'indebitamento, non tutte le forme di contrazione del debito sono di possibile applicazione.
Sono soggette a determinati vincoli le forme di finanziamento che prevedono:
- il ricorso a mutui passivi;
- il ricorso a prestiti obbligazionari;
- il ricorso alle aperture di credito.
L'ente, per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie, può ricorrere:
- all'emissione di prestiti obbligazionari a condizione che il rimborso del capitale non avvenga in un'unica soluzione alla prescritta scadenza;
- al rilascio di fideiussioni a favore di terzi utilizzabili per la stipula di mutui da destinare ad operazioni di investimento;
- alla stipula di contratti di leasing finanziario in quanto assimilato all'investimento finanziato da un debito.
La funzione dell'organo di controllo – L’organo di controllo dovrà prestare particolare attenzione sulle scelte operate dall’ente circa il ricorso all'indebitamento per far fronte a particolari impegni. Ciò in considerazione del fatto che l'eventuale stipula di un mutuo (la cui durata è, di norma, commisurata al tempo di realizzazione dell'iniziativa oggetto di investimento) inciderà sui bilanci successivi dell'ente, per tutto il periodo di durata del prestito. Il parere su cui è chiamato ad esprimersi l'organo di controllo, tuttavia, è subordinato alla valutazione di congruità, economicità e convenienza dell'ente al ricorso ad una delle forme di indebitamento previste.
Inoltre, in ossequio alle disposizioni previste dall'articolo 203 del TUEL, l'organo di controllo deve procedere alla verifica del rispetto degli adempimenti relativi ai rendiconti summenzionati.
Il parere dell'organo di controllo è previsto, inoltre, anche in caso di rinnovo, rinegoziazione od estinzione anticipata degli impegni in precedenza assunti dall'ente. In tali circostanze l'organo di controllo dovrà porre attenzione:
- alla convenienza dell'operazione per l'ente;
- al rispetto delle limitazioni dianzi accennate.
Sanzioni applicabili - Per le eventuali responsabilità che dovessero ravvisarsi risultano applicabili quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia.
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