Innanzitutto gran parte dell’attendibilità e della ragionevolezza del risultato di amministrazione è fondato sul corretto riaccertamento dei residui.
Per questo motivo la riforma della contabilità armonizzata ha modificato in maniera determinante l’istituto del riaccertamento dei residui, dedicando a tale fattispecie nel principio contabile 4/2, il capitolo n. 9, il quale, costantemente aggiornato, prevede sia la normativa afferente la rilevazione della gestione dei residui che quella relativa alle modalità di determinazione del risultato d’amministrazione.
L’organo di revisione sul predetto argomento dovrà necessariamente esprimere il proprio determinante parere.
Anche se, per la verità, tra i pareri obbligatori del Revisore legale previsti nell’art. 239 del TUEL non si fa alcun riferimento al parere sul riaccertamento dei residui e neanche il TUEL cita espressamente tale necessità.
L’obbligatorietà del parere è invece prescritta al punto 9.1 del predetto principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 dove si prevede effettivamente che “I
l riaccertamento ordinario dei residui si evidenzia nel rendiconto finanziario, e deve essere effettuato annualmente, prevedendo un’unica deliberazione della giunta con l’acquisizione del parere dell’organo di revisione, prima dell’approvazione del rendiconto”.
Pertanto, alla luce di ciò, il Revisore legale non può assolutamente non prendere nella debita considerazione tale atto che è propedeutico al conto del bilancio e che vincola in maniera determinante il giudizio sul rendiconto.
Infatti nella relazione sul rendiconto il Revisore legale è chiamato ad attestare:
- la corrispondenza del fondo di cassa, alla chiusura dell’esercizio, con quella risultante dal conto del Tesoriere;
- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;
- la corretta evoluzione del fondo pluriennale vincolato.
Inoltre il Revisore legale, nelle proprie conclusioni, dovrà attestar
e “la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione”.
Le predette attestazioni sono determinanti per l’espressione del proprio giudizio sul rendiconto e si riferiscono ad adempimenti propedeutici al conto di bilancio (i
n particolare parliamo di verifica di cassa e riaccertamento dei residui che esplicano effetti concludenti sul rendiconto).
Pertanto, l’organo di revisione, proprio per il peso che assume il proprio parere, non può non sollevare
eventuali criticità ed obiezioni in merito all’esatta determinazione dei residui.
A tal proposito è anche opportuno sottolineare che il parere dell’organo di revisione è rilasciato sulla scorta di un documento predisposto dal responsabile del servizio finanziario con la collaborazione dei vari responsabili dei singoli settori dell’Ente.
A nostro avviso, riteniamo sia questa la fase nella quale l’Organo di revisione deve indicare tutte le eventuali proprie obiezioni relativamente:
- al mantenimento in bilancio di crediti e debiti scaduti ed ormai non più esigibili;
- alla corretta o mancata reimputazione di crediti e debiti la cui esigibilità scadrà nei successivi esercizi;
- alla verifica dell’esatta indicazione di importi riportati nel fondo pluriennale vincolato;
- alla puntuale indicazione delle ragioni del mantenimento delle somme nella contabilità dell’Ente.
Riteniamo che i responsabili dei servizi finanziari e anche la stessa Giunta avranno la possibilità di far tesoro di tutte le indicazioni fornite dall’organo di revisione, in tale relazione, potendo procedere alle modifiche dell’atto oppure motivando adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte.
Se si rispettano scrupolosamente i consigli ed il percorso proposto dall’Organo di revisione oltre ad una
sinergica collaborazione con lo stesso si potrà raggiungere un soddisfacente risultato nella chiusura del rendiconto, con la tranquillità di avere rispettato
“il principio della veridicità attendibilità, correttezza, e comprensibilità”.