25 gennaio 2023

L’indipendenza del revisore legale

Autore: Marco Baldin
Ai fini del corretto esercizio del cosiddetto “scetticismo professionale” il requisito dell’indipendenza rappresenta senza dubbio uno dei presupposti basilari e indispensabili che un revisore legale deve possedere. Il revisore deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale, ovvero deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire l’obiettività di giudizio verificando che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto d’interesse, relazioni d’affari, di lavoro, familiari o di ogni altro genere, sia dirette che indirette che possano minare la propria indipendenza e obiettività. L’indipendenza del revisore salvaguarda la sua capacità di formarsi un giudizio senza essere influenzato da condizionamenti che possano compromettere il suo giudizio di revisione e il mantenimento dello scetticismo.

Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa, e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

Compete al revisore documentare che sia rispettato il principio di indipendenza che dovrebbe consentire ad un terzo di valutare le procedure e i provvedimenti presi dal revisore legale per evitare o risolvere fatti e circostanze che costituiscono minacce o rischi per la sua obiettività.

I requisiti di indipendenza sono applicati anche a soggetti non strettamente coinvolti direttamente sul lavoro di revisione contabile:
  • audit team;
  • ufficio;
  • familiari;
  • la rete.
I requisiti di indipendenza devono sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui è eseguita la revisione legale stessa.

Requisiti -Principio generale: il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano i controlli, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l’esito della revisione legale:
  • devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione;
  • non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.
Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui è eseguita la revisione legale stessa.

Accorgimenti: Gli organi di controllo devono adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d’affari o di altro genere, dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale

Ciò riguarda anche l’eventuale rete di appartenenza (Network), i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono, alternativamente, messi a disposizione, sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ai controllori.

Rinuncia all’incarico: Le carte di lavoro documentano tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza, nonché le misure adottate per limitare tali rischi.

Il revisore legale o la società di revisione legale non effettuano la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi:
  • di auto-riesame;
  • di interesse personale o rischi derivanti dall’esercizio del patrocinio legale;
  • da familiarità;
  • minaccia di intimazione.
Determinati da relazioni finanziarie, personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l’esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l’indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

Casi particolari -Cariche sociali: l’organo di controllo contabile non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell’ente che ha conferito l’incarico di revisione, né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell’ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all’incarico.

Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all’esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell’incarico di revisione legale.

Interferenze di soci e management: i soci e i componenti dell’organo di amministrazione della società di revisione legale o di un’affiliata non possono intervenire nell’espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l’indipendenza e l’obiettività del responsabile dell’incarico.

Rapporti con il collegio: per il rispetto dei requisiti di obiettività e indipendenza del revisore contabile, questi non può avere rapporti di lavoro o di affari con altri membri del collegio sindacale della medesima società.

Corrispettivo di revisione - Non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere, in alcun modo, dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l’incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

È determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori.

A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
  • alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
  • alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
  • alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi espressi dalle norme di revisione.
La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione legale non può essere, in alcun modo, determinata dall’esito delle revisioni da essi compiute.
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