18 novembre 2020

La collaborazione dell'organo di revisione dell'ente con la Corte dei Conti

Autore: Redazione Fiscal Focus
I controlli effettuati dalla sezione della Corte dei Conti relativamente all'attività svolta dall'organo di revisione economico finanziaria hanno un carattere prettamente collaborativo. Sono svolti nei confronti degli enti e nel loro precipuo interesse onde evitare che vengano commesse irregolarità. I controlli collaborativi si prefiggono di migliorare la qualità della gestione e valorizzare le misure correttive da adottare. In tale contesto l’organo di revisione assume una particolare rilevanza in quanto deputato anche al controllo di legittimità di provvedimenti di particolare rilevanza e peculiarità.

Lo svolgimento dell’attività del revisore - I canoni della revisione ai quali si devono attenere i revisori degli enti locali nello svolgimento dell’attività sono regolati dal TUEL e dai principi generali redatti dal MEF. Le norme di riferimento sono identiche per tutti gli enti indipendentemente dalla loro dimensione. Pertanto, l’organo di revisione deve esaminare tutti i settori previsti dalla legislazione vigente, optando per le verifiche a campione qualora la mole di atti da controllare risultasse numericamente rilevante. Le attività di controllo svolte dovranno risultare dai relativi verbali periodici redatti in occasione delle prescritte adunanze.

Le linee guida della Corte dei Conti - Nell’ambito del controllo collaborativo esercitato dalla Corte dei Conti, la specifica sezione approva annualmente le linee guida alle quali devono attenersi gli organi di revisione degli enti. Particolare risalto viene dato al bilancio di previsione dell’esercizio in corso ed al consuntivo di quello precedente. Questi documenti sono corredati da una serie di questionari appositamente approvati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Resi disponibili agli organi di controllo, hanno lo scopo di reperire informazioni utili alla valutazione della situazione finanziaria dell’ente. Hanno, inoltre, lo scopo di verificare la correttezza degli adempimenti contabili posti in essere dagli enti, che vengono classificati in:
  • provincie;
  • comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

Le verifiche da parte del Giudice contabile - I questionari, una volta compilati, vanno trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti. La data di inoltro viene fissata annualmente ed in maniera differenziata in funzione della regione di appartenenza. L'attività svolta dalla Corte in relazione all'indagine è attuata mediante la verifica delle attività poste in essere dall'organo di revisione. In tale contesto c’è da segnalare che la responsabilità dell’organo di revisione è commisurata all'attività svolta o omessa come risulta dai verbali redatti obbligatoriamente, in conformità alla disciplina vigente, in forma scritta. Ulteriore controllo esercitato dalla Corte è quello di verificare che l’organo di revisione, nell’utilizzazione di modelli standard di verbali, non li abbia pedissequamente riprodotti trascurando riferimenti specifici alla realtà territoriale controllata.

Il ritardo nell’invio dei questionari - Il ritardo nella predisposizione di tale adempimento, ai sensi dell’articolo 235, comma 2, del TUEL “Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d)”, costituisce una grave inadempienza da parte dell’organo di revisione, che potrà essere oggetto di rimozione dall’incarico da parte dell’ente. La disposizione di cui si discute, prevede che tale adempimento appartiene alle funzioni tipiche del revisore «(…) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione (…)». Qualora tale comportamento omissivo dovesse permanere anche a seguito di diffida, senza fornire alcuna giustificazione idonea, le conseguenze sono ben più gravi. In tali casi è possibile che la Corte dei Conti possa investire la Procura della Repubblica per la verifica di eventuali responsabilità da parte dell’organo di revisione per omissione di atti d’ufficio.

La responsabilità - Appare evidente che qualora dal comportamento omissivo dovessero ravvisarsi delle responsabilità sia ammnistrative che penali, l’autore della violazione andrà incontro a gravi responsabilità. Il reato di omissioni di atti d’ufficio è contemplato all’articolo 328 del codice penale. È un reato di natura contravvenzionale a pena alternativa ed è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1032 euro.
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