L’art. 2086, co. 2, cc. come modificato dal
Dlgs 14/2019 rappresenta, imponendo ad ogni imprenditore l’obbligo di istituire “adeguati assetti”, il fulcro della rilevazione della continuità aziendale, essendo tale obbligo diretto alla rilevazione tempestiva dello stato di salute dell’azienda in prevenzione di una eventuale degenerazione in “crisi”.
La
“funzionalizzazione” a tale obiettivo viene espressa esplicitamente dall’articolo menzionato in quanto ogni “adeguato assetto” deve necessariamente essere istituito “anche in funzione” della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale.
Ne consegue che seppure il concetto di
“adeguatezza degli assetti” non abbia un contenuto specifico e predeterminato bensì sfumato, tuttavia, esso richiede una costruzione dello stesso da parte della governance razionale e diligente se ed in quanto diretto alla rilevazione della continuità aziendale. La verifica dell’adeguatezza di tale assetto da parte degli organi preposti deve essere comunque riscontrabile in due precisi momenti:
- ex ante, nel verificare se tale assetto è stato o meno predisposto da parte della governance;
- ex post, se tale assetto predisposto è in grado di rilevare “tempestivamente” la perdita della continuità aziendale;
- ancora ex post, se di fronte ad una eventuale perdita della continuità aziendale le misure intraprese e dirette al recupero della continuità possano definirsi razionali e diligenti.
Da questo punto di vista, è chiaro il collegamento diretto dell’art. 2086 cc con l’art. 2392 cc che delinea la responsabilità “interna” dell’organo ammnistrativo per mancata istituzione degli adeguati assetti unitamente con quella delineata dall’art. 2476, co. 6, cc che sottolinea come tale responsabilità sia anche “esterna” verso i creditori sociali per non aver ottemperato alla conservazione del patrimonio sociale. Ma, soprattutto, risulta evidente il legame, ad ulteriore specificazione, dell’obbligo generale di adeguato assetto già previsto dall’art. 2381 cc. In virtù di quanto richiamato, tanto l’art. 2086 cc che l’art. 2381 cc, rappresentano la necessaria premessa dell’
allert introdotto dapprima dal Dlgs 14/2019 e, seppure con qualche modifica, dal successivo
Dl 118/2021, nonché della dinamica di confronto continuo tra organo di controllo e governance aziendale.
Infatti, se, da un lato, l’art. 2086 cc è
“funzionalizzato” a creare una vera centrale di verifica economico finanziaria e di integrated reporting sullo stato di equilibrio economico-finanziario dell’impresa; dall’altro, l’art 2381 cc impone anch’esso al Consiglio di Amministrazione di esaminare “quando elaborati” i piani strategici, industriali e finanziari della società, con un’analisi dell’andamento e del rischio aziendale che si riporta agli strumenti classici dello Stato Patrimoniale, Conto Economico, flussi di cassa. E non inganni la locuzione “quando elaborati”, dato che essa non intende concedere una facoltà di costruzione di tali piani industriali, quanto investire gli organi di governance della responsabilità di strutturare tali piani in funzione della natura, della complessità e delle dimensioni dell’impresa cui fanno riferimento. Esiste dunque un rapporto di interdipendenza stretto tra l’art. 2086 cc che indica quale deve essere la finalità degli “adeguati assetti” laddove l’art. 2381 cc. detta la linea di strumenti di verifica generale sullo stadio di salute dell’impresa.
È in questo quadro, così come sinteticamente rappresentato, che si inserisce l’art. 13 introdotto dal Codice della Crisi di impresa, che rappresenta invece strumenti specifici di rilevazione dello stato di salute dell’azienda e della continuità aziendale. Intitolato “indicatori ed indici” è formulato ai fini della rilevazione degli equilibri patrimoniali, economici e finanziari come necessaria premessa dell’attivazione della procedura di allert e di verifica della minaccia alla continuità aziendale. La cosiddetta “struttura ad albero” predisposta dall’articolo citato per la verifica di tali equilibri, identifica i due indici principali nel Patrimonio Netto e nel DSCR: il primo, elemento centrale di ogni analisi della continuità aziendale alla luce della procedura indicata dal principio ISA 570; il secondo fulcro di un adeguato assetto in grado di dettare la strategia aziendale attraverso la quantificazione, programmazione e qualificazione dei flussi di cassa; nella consapevolezza che un adeguato assetto che non tenga conto dei flussi di cassa generati dall’EBITDA avrebbe al contempo almeno tre conseguenze negative: non fornire alla governance e all’impresa una road map strategica; non supportare adeguatamente gli argomenti a sostegno della continuità aziendale; infine, essere fonte di responsabilità per la governance e, nel caso, per l’organo di controllo.
L’articolo 13 svolge, dunque, una funzione centrale dato che se, da un lato, indica la via maestra da seguire per rintracciare lo stato di crisi attraverso la rilevazione della non sostenibilità degli oneri di indebitamento, della inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi e dell’assenza di continuità aziendale; dall’altro, è il punto di riferimento per l’elaborazione degli indici economici da prendere in considerazione per indagare lo stato di salute aziendale e, di conseguenza, anche momento discrimine per l’allerta ed, eventualmente, per ogni iniziativa che l’organo di controllo volesse intraprendere nel caso di inerzia da parte dell’organo amministrativo di fronte alle segnalazioni di anomalie.
Non solo. Ma lo stesso articolo, dettando gli strumenti specifici di early warning per la verifica della crisi aziendale, laddove si riferisce esplicitamente alla verifica della continuità aziendale su un arco temporale relativo all’esercizio in corso o, quando, la durata residua dell’esercizio in corso al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi, di fatto, introduce dalla finestra la procedura di rilevazione della continuità aziendale dettata dal principio ISA 570 che non era stata ammessa dalla porta principale. Indicando, infatti, quel percorso ai fini della verifica della capacità dell’azienda di continuare ad essere un complesso economico funzionante, l’articolo rimanda inevitabilmente ad una “pagella” aziendale che includa l’analisi attraverso gli indicatori gestionali, finanziari e gli altri indicatori delineati nell’ISA 570, ivi compresi i fattori che limitano il rischio di continuità aziendale.
Ne consegue, che gli indici cui fa riferimento l’art. 13 per gli adeguati assetti in funzione della rilevazione della salute aziendale finiscono per arricchirsi degli indicatori del principio ISA 570, comprendendo valutazioni qualitative più complesse e complete in quanto integrate da indagini sulle minacce di natura extrafinanziaria, evitando che gli indici dettati dall’art. 13 si rilevino una mera sommatoria quantitativa da aggiungere ad altri indicatori già presenti nella prassi aziendale. E’ così che il presupposto della continuità aziendale, inserito in un contesto di allert e responsabilità quale quello delineato dal Codice della Crisi, finisce per assumere un rilevo assoluto ed un significato più ampio che al contempo trascende il solo essere principio sovraordinato di redazione del bilancio finalizzato alla opinion del revisore per essere investito anche del ruolo di fondato e motivato elemento di allert e di responsabilità in funzione della prevenzione di monitoraggio del rischio di impresa e dell’istituzione di un vero sistema di
risk management.