10 maggio 2023

La formazione professionale continua per i revisori

Autore: Marco Baldin
La normativa in tema di revisione si è evoluta nel tempo per dare risposta alle sempre maggiori esigenze da parte dei soggetti interessati di acquisire un parere fondato e indipendente su informazioni ritenute attendibili. Così vista, l’attività di revisione è una materia in continua crescita ed evoluzione per adempiere, in modo corretto e puntuale, alle richieste degli investitori e degli altri soggetti coinvolti. Ciò comporta che per lo svolgimento dell’attività di revisione è richiesta una conoscenza multidisciplinare sempre aggiornata. L'attività di revisione legale è tra quelle che, per il suo regolare e corretto svolgimento, richiede una preparazione qualificata e un aggiornamento continuo. Il revisore legale, nell’esercizio della sua attività, è chiamato ad applicare la normativa civilistica e fiscale, da sempre contraddistinta da costante evoluzione. Da ciò deriva l'obbligo di formazione continua, teso ad accrescere le conoscenze professionali del soggetto incaricato, al fine di garantire l’adeguata preparazione per lo svolgimento dell’incarico in conformità alla legislazione vigente.

Il programma formativo è annualmente predisposto dal MEF attraverso una determina del Ragioniere dello Stato.

Tale determina individua le linee guida della formazione di tutti i soggetti destinatari di incarichi di revisione, regolarmente iscritti nel Registro.

Per il triennio 2023-2025, la determina 6.02.2023, n. 21513 ha previsto le seguenti materie:
  • Materie caratterizzanti:
    • Gestione del rischio e controllo interno.
    • Principi di revisione nazionale e internazionali.
    • Disciplina della revisione legale.
    • Deontologia professionale ed indipendenza.
    • Tecnica professionale della revisione
  • Altre materie
    • Contabilità generale.
    • Contabilità analitica e di gestione.
    • Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.
    • Principi contabili nazionali ed internazionali.
    • Analisi finanziaria.
    • Contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali (fino a un massimo di 5 crediti annuali).
    • Diritto civile e commerciale.
    • Diritto societario.
    • Disciplina della regolazione della crisi e dell’insolvenza (fino a un massimo di 3 crediti annuali).
    • Diritto tributario (fino a un massimo di 3 crediti annuali)
Soggetti obbligati - Sono obbligati alla formazione continua i revisori iscritti nel Registro che ricoprono incarichi di revisione.

Sono tenuti, altresì, i revisori legali iscritti nel Registro che non esercitano alcuna attività di revisione legale.

Periodicità - La periodicità della formazione continua è di durata triennale, con cicli annuali che decorrono dal 1.01 al 31.12 di ciascun anno.

Per ciascun anno formativo, il revisore legale deve maturare 20 crediti nello stesso anno di riferimento, tenuto conto che la norma prevede il conseguimento di 60 crediti per triennio.

Soggetti formatori - I revisori per lo svolgimento della pratica formativa hanno la possibilità di rivolgersi a diverse categorie di soggetti: al Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli enti accreditati presso il MEF o agli Ordini professionali, se professionista iscritto.

Se il revisore, invece, svolge l'attività in forma di collaborazione, e dunque non autonoma, con una società di revisione, è possibile vedersi riconosciuta la formazione organizzata dalla suddetta società, a condizione che essa sia abilitata a tale scopo.

Mancato assolvimento obbligo - Il revisore legale che non adempie all'obbligo formativo incorre nelle previsioni di cui all'articolo 24 D. Lgs. 27.01.2010, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

Avvertimento - A fronte di irregolarità nello svolgimento della revisione legale, si impone alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre termine al comportamento o di astenersi dal ripeterlo.

Dichiarazione di non conformità - Si rilascia una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14 D. Lgs. 39/2010.

Censura - Dichiarazione pubblica di biasimo che indica la persona responsabile e la natura della violazione.

Sanzione amministrativa - Nel caso del mancato assolvimento degli obblighi formativi si applica nella misura da € 1.000 a € 150.000.

Sospensione dal registro - Il soggetto al quale sono ascrivibili le irregolarità è sospeso dal Registro per un periodo non superiore a 3 anni.

Divieto di accettazione di nuovi incarichi - Al revisore legale o alla società di revisione è fatto divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a 3 anni.

Cancellazione - Il revisore legale, la società di revisione o il responsabile dell’incarico è cancellato dal registro dei revisori.

In conclusione, la formazione continua del revisore è fondamentale per il corretto assolvimento dell’incarico ricevuto, garantendo l’applicazione degli standard professionali necessari. La mancanza di aggiornamento del revisore può causare seri problemi sia alla società revisionata che a sé stesso. In tali circostanze subentrano delle responsabilità civili del revisore sia contrattuali che extra contrattuali.

In alcuni casi, inoltre, riscontrata la gravità delle omissioni o irregolarità, possono sfociare in violazioni di carattere penale con conseguente potenziale sospensione dello svolgimento dell’attività.
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