8 settembre 2021

La funzione del Sindaco e del Revisore nella crisi d’impresa

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
Il D.lgs. 14/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento diverse novità relativamente alla prevenzione dello stato di crisi dell’impresa e per la salvaguardia della continuità dell’attività.

L’art. 377, del predetto Decreto dispone che “la gestione dell’impresa debba essere svolta nel rispetto del codice civile secondo quanto previsto all’art. 2.086, 2°comma”, confermando il nuovo ruolo che dovrà avere l’organizzazione e la pianificazione dell’impresa con lo scopo di preservarne la continuità aziendale.

Mentre l’art. 14, 1°comma, dello stesso decreto attribuisce sia al revisore legale che al sindaco, un’importanza strategica per favorire il mantenimento delle condizioni che determinano la continuità dell’attività aziendale. Inoltre, le due predette attività dovranno essere esercitate tenendo in considerazione le peculiarità e le differenti funzioni esercitate dai due diversi organi.

Il sindaco o collegio sindacale avrà il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto d’impresa, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in modo particolare, sull’assetto organizzativo e contabile adottato e che gli stessi siano adeguati per poter rilevare tempestivamente eventuali segnali che potessero far emergere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare. Inoltre, ai sensi dell’art. 2.403 bis c.c., lo stesso organo, può anche procedere ad ispezione e controlli amministrativi e può chiedere agli amministratori chiarimenti sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati tipi di affari.

Il compito del revisore legale, invece, è quello di effettuare il controllo legale sui conti e dovrà poi esprimere un giudizio sul bilancio, sia su quello di esercizio, sia su quello consolidato ove redatto. Inoltre, lo stesso dovrà anche verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed infine dovrà illustrare il risultato della revisione legale.

L’art. 2.409 septies c.c., prevede che lo scambio di informazioni tra i due organi deve essere tempestivo e rilevante al fine di decifrare eventuali crisi d’impresa e/o insolvenze.

La norma definisce anche le modalità e le tempistiche di talune informazioni, chiarendo che le stesse dovranno essere motivate, fatte per iscritto, con PEC o comunque con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione. Inoltre, la comunicazione dovrà anche riportare la definizione del termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo dovrà riferire in ordine alle soluzioni individuate ed alle iniziative intraprese” (art. 14 comma 2 del D.lgs. 14/2019).

Qualora il sindaco dovesse ricevere segnalazioni dal revisore legale, relativamente alla mancanza dei requisiti sulla continuità aziendale, o dovesse valutare che il sistema di controllo e l’organizzazione interna non siano più in grado di interpretare la capacità dell’impresa di continuare ad operare, lo stesso dovrà:
  • richiedere informazioni e chiarimenti (art. 2403 bis c.c.), partecipando alle riunioni del CdA, delle assemblee e del comitato esecutivo;
  • richiedere all’organo amministrativo di intervenire senza indugio, attuando tutte le più opportune ed idonee iniziative atte a garantire la continuità aziendale e, nel caso di dubbi o di insufficienti informazioni, dovrà richiedere chiarimenti agli amministratori;
  • vigilare sull’attuazione dei provvedimenti adottati dall’organo amministrativo richiedendo, nel caso, l’adozione di uno degli istituti di composizione negoziale della crisi.

In caso di inerzia, da parte degli amministratori, per la gestione dello stato di crisi, il sindaco potrà convocare l’assemblea ai sensi dell’art. 2406 del c.c., previa comunicazione all’organo amministrativo. Inoltre, in caso di immobilità anche da parte dei soci o di eventuali altre problematiche il sindaco ricorrerà al tribunale (art. 2.409 c.c.).

Dopo la segnalazione, i sindaci e i revisori legali, qualora ravvisassero un’omessa o insufficiente risposta, ovvero la mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, informeranno con tempestività l’Ocri (Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa), fornendo a quest’ultimo ogni elemento utile per mettere in atto tutte le opportune azioni, anche in deroga all’art. 2407, 1 comma, c.c. (art. 14, comma 2, D.lgs. 14/2019).
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