1 febbraio 2023

La nomina dei componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali

Autore: Centro Studi Enti Locali
La modalità di nomina dei “Revisori dei conti degli Enti Locali” è stata riformata con l’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 138/2011, che ha introdotto il sistema di estrazione “… da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili” Prima di tale intervento del Legislatore, la norma di riferimento in materia era l’art. 234 del Tuel (Dlgs. n. 267/2000), che a tutt’oggi risulta vigente per la parte compatibile con la nuova disciplina.

L’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/2011 citato, non ha novellato direttamente il ridetto art. 234, ma ha rinnovato [in maniera impropria, stante la previsione di cui all’art. 1, comma 4, del Tuel, secondo la quale “… le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe (allo stesso Testo legislativo) … se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”] il quadro legislativo di riferimento, introducendo ex-novo un impianto normativo sul quale è stato edificato il regime di nomina per i Revisori degli Enti Locali delle sole Regioni a Statuto ordinario.
Con la disciplina del 2011, i membri dell’Organo di revisione economico-finanziario di cui all’art. 234 del Tuel non sono più eletti dai Consigli comunali (come prevede l’art. 234 citato), ma “scelti mediante estrazione da un Elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili”.

Il Regolamento dispone che, per la scelta dei Revisori dei conti degli Enti Locali, sia prevista l’estrazione da un Elenco, istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, suddiviso su base regionale, nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, nel Registro dei Revisori legali di cui al Dlgs. n. 39/2010, nonché gli iscritti all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Il soggetto richiedente è inserito nell’Elenco a livello regionale, in relazione alla propria residenza anagrafica e, una volta accertato il possesso dei previsti requisiti, in base alla seguente tipologia e dimensione demografica degli Enti Locali raggruppati in:
  • a) fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
  • b) fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità montane;
  • c) fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti e Province. Può essere richiesto l’inserimento in una o più fasce, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per l’inserimento in ciascuna di esse.
L’Elenco regionale, stilato in ordine alfabetico e reso pubblico sul sito internet del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, riporta, per ciascun Revisore, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la data e il numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

Questi i requisiti per fascia di Enti Locali:
  • fascia 1:
    • a) iscrizione da almeno 2 anni nel Registro dei Revisori legali o all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
    • b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio–30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli Enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno;
  • fascia 2:
    • a) iscrizione da almeno 5 anni nel Registro dei Revisori legali o all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
    • b) aver svolto almeno un incarico di Revisore dei conti presso un Ente Locale per la durata di 3 anni;
    • c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio–30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli Enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno;
  • fascia 3:
    • a) iscrizione da almeno 10 anni nel Registro dei Revisori legali o all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
    • b) aver svolto almeno 2 incarichi di Revisore dei conti presso un Ente Locale per la durata di 3 anni;
    • c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio–30 novembre dell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi sulla contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria degli Enti territoriali con programmi di approfondimento e relativi test di verifica preventivamente condivisi con il Ministero dell’Interno.
Un importante elemento scriminante per la formazione dell’Elenco è costituito dalla maturazione dei crediti formativi, in quanto, a partire dall’anno 2012, sono validi solo quelli conseguiti a seguito della partecipazione a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli Enti Territoriali, i cui programmi di approfondimento e i relativi test di verifica sono stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’Interno.

I Revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’Elenco formato secondo le disposizioni del Decreto stesso.

La formazione e l’aggiornamento dell’Elenco è disciplinata dal Regolamento di cui al Dm. Interno 15 febbraio 2012 n. 23.

Gli Enti Locali devono comunicare alla Prefettura la scadenza dell’incarico del proprio Organo di revisione almeno 2 mesi prima della scadenza dell’incarico. In caso di cessazione anticipata dell’incarico, la comunicazione deve essere immediatamente inoltrata e comunque non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione. L’estrazione pubblica avviene alla presenza del Prefetto o di un suo delegato con procedura informatica dall’articolazione regionale dell’Elenco ed in relazione a ciascuna fascia di Enti Locali. Per ciascun componente dell’Organo di revisione sono estratti, annotandone l’ordine di estrazione, 3 nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina, mentre gli altri subentrano, secondo l’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte di detto professionista.

Del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione all’Ente Locale interessato affinché provveda, con Delibera consiliare, a nominare l’Organo di revisione economico-finanziario nei soggetti estratti dall’Elenco, verificando eventuali cause di incompatibilità (art. 236 del Tuel) o altri impedimenti (artt. 235 e 238 del Tuel), ovvero la loro eventuale preventiva rinuncia.

In caso di collegialità dell’Organo di revisione, la funzione di Presidente è svolta dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi (completi) presso Enti Locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli Enti presso i quali si è già stato svolto l’incarico.

In seguito all’emanazione del Regolamento attuativo dell’art. 16, comma 25, del Dl. n. 138/11, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, il 5 aprile 2012 il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, ha pubblicato sul proprio sito internet la Circolare n. 7/Fl recante alcune istruzioni sul Regolamento adottato, con lo scopo di uniformarne le procedure applicative.

Le modalità ed i termini per l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali - Ogni anno il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito internet, rende noto, con apposito Avviso pubblico, le modalità e i termini entro il quale i soggetti già iscritti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 e i soggetti non iscritti potranno presentare domanda di iscrizione.

Nel 2022, tramite il Dm. 20 ottobre 2022 (“Modalità e termini per l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali – Anno 2023 – Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti”), è stato pubblicato, sulle pagine del sito internet del Dicastero, l’Avviso per il mantenimento dell’iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali e per la presentazione di nuove domande d’iscrizione nello stesso, riferito agli Enti Locali ricadenti nelle Regioni a Statuto ordinario, dal quale verranno estratti i nominativi a partire dal 1° gennaio 2023.

Il termine per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti è fissato perentoriamente fra le ore 12:00 del 3 novembre 2022 e le ore 12:00 del 19 dicembre 2022.

Le domande di coloro che non erano iscritti all’Elenco 2022 dovranno pervenire al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica.

La compilazione del Modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della Finanza locale all’indirizzo https://dait.interno.gov.it/finanza-locale , attraverso la selezione del link denominato “Accedi all’Area dei Revisori” e, a seguire, “Accedi all’Area personale”. L’autenticazione può avvenire tramite “Spid”, “Cie” e “Cns”.

Una volta completata la compilazione del Modello anche con l’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2022, i Revisori richiedenti l’iscrizione dovranno chiudere la domanda. Entro le successive 12 ore, i richiedenti riceveranno una Pec, da finanzalocale.prot@pec.interno.it, di comunicazione del buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema. Dovrà essere cura del Revisore verificare i dati riportati nella Pec, in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione sopra indicato. Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.

Nella compilazione della domanda sarà richiesto di dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità e con la consapevolezza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni mendaci, e di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’art. 236, comma 1, del Tuel, e dall’art. 2382 del Cc., il quale prevede che non può essere nominato, “l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
Coloro che risultano già iscritti nell’Elenco in vigore dal 1° gennaio 2022 dovranno comprovare il permanere dei requisiti, esclusivamente per via telematica, mediante accesso a https://dait.interno.gov.it/finanza-locale nella Sezione “Accedi all’area dei revisori” e, a seguire, “Accedi alle banche-dati”.

Il Sistema propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e/o al Registro dei Revisori legali). Se non vengono apportate modifiche rispetto ai dati già inseriti (ad eccezione dell’indirizzo Pec, della via di residenza, del numero telefonico e dello status di dipendente pubblico), l’interessato dovrà confermare gli stessi, procedere al solo inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio/30 novembre 2022 e completare la procedura d’iscrizione. Dopo tale operazione, non è richiesto l’invio del file firmato digitalmente.

L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle Dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli artt. 71 e seguenti, del Dpr. n. 445/00, anche dopo l’avvenuta approvazione dell’Elenco.
A partire dal 1° gennaio 2023, dall’Elenco così formato in base alle suddette domande verranno estratti i nominativi degli Organi di revisione economico-finanziaria.

Tutti i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco 2023 saranno sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti relativi alla formazione, all’anzianità di iscrizione al Registro dei revisori legali e all’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, allo svolgimento degli incarichi pregressi presso gli Enti Locali e degli altri dati autocertificati quali la residenza anagrafica. Il controllo sarà posto in essere direttamente dall’Ufficio con le Amministrazioni che detengono i dati dichiarati, solo in caso di mancato riscontro verrà inviata all’interessato una Pec per richiedere la documentazione atta a dimostrare quanto autocertificato. Nel caso in cui il soggetto non risponda entro il termine perentorio di 15 giorni dalla trasmissione della suddetta Pec, si procederà alla cancellazione dall’Elenco.

La cancellazione dall’Elenco è prevista anche nel caso in cui l’iscritto abbia dichiarato requisiti non accertati, incarichi triennali presso Enti Locali che hanno, invece, avuto una durata inferiore al triennio o li abbia svolti presso Enti diversi da quelli sopra indicati. I soggetti cancellati dall’Elenco dei Revisori dei conti non possono accettare incarichi relativi ai sorteggi effettuati nell’anno di riferimento e, se già nominati dagli Enti Locali, dovranno essere sostituiti.

Nel caso in cui l’iscritto abbia svolto l’incarico di Revisore presso un Ente Locale per la durata di un triennio ma abbia autocertificato un periodo che si discosta di oltre un anno da quello effettivo o abbia digitato un altro Ente, si procederà al declassamento alla fascia inferiore. Detto declassamento non comporta la cessazione degli incarichi in corso anche presso gli enti della fascia eliminata.

Coloro che sono stati nominati negli Enti Locali a seguito di estrazione dagli Elenchi validi per gli anni passati, senza averne avuto i requisiti, dovranno essere sostituiti.

Per ogni componente degli Organi di revisione economico-finanziaria saranno estratti 3 nomi, di cui il primo in ordine di estrazione designato per la nomina, e gli altri per eventuali rinunce o impedimenti ad assumere l’incarico da parte del nominativo designato per nomina.

Per quanto riguarda gli Organi collegiali, invece, come ricordato dalla Circolare, il comma 25-bis dell’art. 16 del Dl. n. 138/2011, prevede la scelta, da parte dei Consigli comunali, provinciali, delle Città metropolitane e delle Unioni che esercitano in forma associata tutte le “funzioni fondamentali”, del componente con funzioni di Presidente tra i soggetti inseriti nella Fascia “3”. Di conseguenza, per gli Organi collegiali verranno estratti 6 nominativi di cui i primi 2 sono designati per la nomina a componente, mentre gli altri nominativi estratti potranno subentrare in caso di eventuale rinuncia o impedimento dei predetti, nell’ordine generale di estrazione, ossia dal terzo al sesto.

È facoltà dell’Ente scegliere anche il Presidente nell’Elenco dei 6 soggetti estratti dalla Prefettura: in questo caso, l’Ente dovrà scorrere la graduatoria per la nomina del componente.

I nominativi estratti successivamente a quelli designati per la nomina subentreranno, in caso di eventuali rinuncia o impedimenti ad assumere l’incarico da parte dei primi nominativi designati, solo nella fase di nomina dell’Organo di revisione da parte del Consiglio dell’Ente Locale. In altri termini, si viene a determinare una graduatoria che ha efficacia limitata fino al momento della nomina e non successivamente. Ne consegue che, per sostituzioni di componenti dello stesso Organo a seguito di eventuali cessazioni anticipate dell’incarico, si provvederà a nuova estrazione.

Le variazioni di residenza anagrafica - con esclusione di quelle che comportano cambio del Comune - dei recapiti telefonici e di posta certificata o dello status di dipendente pubblico, intervenute dopo la presentazione della domanda d’iscrizione o mantenimento nell’Elenco, possono essere comunicate direttamente dall’interessato mediante accesso al Sistema con le credenziali rilasciate al momento dell’iscrizione. Le variazioni di residenza anagrafica che comportano cambio di Comune dovranno essere comunicate tramite Posta elettronica certificata inviata all’indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, indicando come oggetto “Comunicazione cambio residenza”.

Nel caso in cui la nuova sede di residenza ricada in una Regione diversa da quella indicata in sede di iscrizione, dovranno essere comunicati anche gli eventuali ambiti provinciali per i quali l’iscritto intende manifestare indisponibilità ad assumere l’incarico.

Inoltre, dal 1° gennaio 2023, gli iscritti all’Elenco potranno chiedere, sempre tramite posta elettronica inviata al suindicato indirizzo, eventuali variazioni inerenti all’iscrizione nelle Fasce, fermo restando il possesso dei requisiti già dichiarati, o gli ambiti provinciali presso i quali essere sorteggiati. Tutte le richieste di variazione dei dati, validate dall’Ufficio, saranno formalizzate con Dm. a cadenza trimestrale.

È stato confermato l’obbligo - per i soggetti che risulteranno iscritti nell’Elenco - di versare al Ministero dell’Interno il contributo annuo pari a Euro 25,00 di cui all’art. 4-bis, comma 2, del Dl. n. 79/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 131/12, entro il prossimo 30 aprile 2023.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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