Con riguardo all’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa, relativamente alle esperienze maturate ed all’attività di controllo da inserire nel modello di domanda, in aderenza ad un’interpretazione letterale dell’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa che richiama genericamente le ”funzioni” di controllo, secondo il CNDCEC, ai fini dell’iscrizione nel summenzionato elenco, sembrerebbe che possano essere valutate, sia l’attività svolta del Collegio sindacale che quella del revisore legale. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 84 del 13 luglio 2023, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione nell’elenco degli esperti di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021.
I chiarimenti del Consiglio Nazionale, sono scaturiti a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale che, nello specifico, rivolgendosi al medesimo Consiglio, ha chiesto se:
- un iscritto all’elenco speciale, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa, di cui all’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021, possa essere iscritto nel citato elenco;
- nel modello di domanda, all’elenco delle esperienze maturate, alla voce “attività di amministrazione, direzione e controllo …”, l’attività di controllo rientra tra quelle di competenza del Collegio sindacale /revisore legale.
Il parere del CNDCEC - Con riferimento al primo dei due quesiti posti, il Consiglio Nazionale osserva che, in base alle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 8, del D. Lgs. n. 139/2005, recante l’Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l’iscrizione nell’elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione.
A tal proposito, in virtù del costante orientamento del medesimo Consiglio Nazionale, lo stesso ritiene che, l’iscrizione nell’elenco speciale, debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 36 dell’Ordinamento professionale ai fini dell’iscrizione nell’Albo, versino in una delle situazioni d’incompatibilità elencate nell’articolo 4 dello stesso Ordinamento professionale.
In virtù di quanto sopra premesso, in merito al quesito posto, considerato che l’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, il CNDCEC non può fornire risposta positiva.
In relazione al secondo quesito posto al Consiglio Nazionale dall’Ordine territoriale, riguardante il modello di domanda e le esperienze maturate, il CNDCEC osserva che, il previgente articolo 3 del D.L. n. 118/2021, attualmente sostituito dall’articolo 13 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, prevede espressamente che, possano essere inseriti nell’elenco degli esperti indipendenti coloro che, pur non iscritti in Albi professionali, documentino di aver svolto “… funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati …”.
Ciò, al fine di consentire, in particolar modo, l’iscrizione nell’elenco a quanti possano vantare esperienze manageriali nella gestione d’imprese in crisi che abbiano effettuato operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo.
Tuttavia, pur essendo questa la ratio della disposizione, il Consiglio Nazionale sottolinea che, il riferimento alle “funzioni” di controllo, pone alcuni problemi in ordine all’applicazione della menzionata disposizione, in quanto, si ravvisano differenti letture circa le esperienze documentabili ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti, ovvero:
- per alcuni, l’attività di revisione andrebbe inclusa tra le funzioni di controllo richiamate nella norma;
- secondo altri, invece, l’attività di revisione andrebbe esclusa, in considerazione della diversità del ruolo esercitato dal revisore legale rispetto all’attività di vigilanza dell’organo di controllo societario anche in occasione di operazioni di ristrutturazione che abbiano interessato la società.
In considerazione delle sopra esposte interpretazioni differenti, secondo il Consiglio Nazionale, non riscontrando unanimità di vedute sull’ambito applicativo della disposizione richiamata, in aderenza ad un’interpretazione letterale del testo che richiama genericamente le “funzioni” di controllo, sembrerebbe che, ai fini dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti, possano essere valutate, sia l’attività svolta del Collegio sindacale, sia quella del revisore legale.