La delega rappresenta una modalità tipica di organizzazione della funzione gestoria. L’istituto assolve ad una duplice finalità, in quanto consente non solo di suddividere i compiti all’interno dell’organo amministrativo ma anche una maggiore efficienza gestionale. Permette, inoltre, di individuare all’interno del consiglio i componenti dotati di specifiche competenze e di ridurre notevolmente i tempi propri delle decisioni collegiali. Questa sua utilità spiega perché tale modello, nella prassi, abbia incontrato un rilevante impiego. Tale forma gestoria non esime gli amministratori ed i soci dagli obblighi derivanti dal controllo dell’adeguatezza e dalla valutazione dei sistemi organizzativi presenti in azienda. Suddetti criteri di condotta sono applicabili anche alle srl ai sensi dell’articolo 2475, comma 6, del c.c; quest’ultimo rinvia, in quanto compatibile, alla disciplina di cui all’articolo 2381. Al comma 6, prevede che:
«(…) Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, ammnistrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (…)».
Le responsabilità degli organi sociali e di controllo - L’articolo 2380-bis, primo comma, del c.c, prevede che:
«La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». Comma così sostituito dall’articolo 377 del codice della crisi, il quale, rispetto al testo previgente,
«La gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale», ha aggiunto il testo dianzi evidenziato. Ciò, allo scopo di onerare gli amministratori di vigilare sull'andamento generale della gestione sociale, il che non implica una permanente attività di controllo sull'opera degli amministratori delegati, ma piuttosto un dovere di sorveglianza a che la gestione della società sia diretta al conseguimento degli obiettivi prefissati. In pratica, la norma richiede un concreto coinvolgimento degli amministratori, consapevoli della responsabilità a loro carico derivanti dal ruolo a cui sono stati chiamati dai soci, restando esenti, comunque, da responsabilità per non aver saputo quello che, nonostante l’impegno e la diligenza, non era dato sapere.
L’art. 2392, 1° comma cod. civ. prevede che:
«Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale». Da quanto dianzi evidenziato appare di palmare evidenza che l’organo ammnistrativo, per poter svolgere al meglio l’incarico ricoperto e per salvaguardarsi da eventuali responsabilità, debba adottare un sistema di vigilanza e di controllo adeguato alle dimensioni ed alle precipue esigenze dell’impresa.
Risulta acclarato che l’adempimento del dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione sia subordinato al reperimento ed all’acquisizione di sufficienti informazioni relative anche all’operatività degli eventuali soggetti delegati. Tali informazioni, da sole, essendo insufficienti per l’esatto adempimento del mandato ricevuto, richiedono che vengano adottate, inoltre, decisioni in merito al consenso o meno rispetto alle fattispecie oggetto di approvazione.
Ne consegue che, in relazione alle decisioni dei soci circa l’adeguatezza degli assetti societari, coloro che dolosamente abbiano trascurato di acquisire tutte le informazioni utili e necessarie ad evitare potenziali segnali di allarme o di criticità, saranno responsabili per l’articolo 2476, settimo comma, del c.c. che recita: «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».
Conclusioni- In pratica, è dovere specifico ed autonomo dell’organo amministrativo porre in essere assetti organizzativi idonei alle esigenze ed alle dimensioni dell’impresa. In difetto, questi sarà onerato di fornire la prova dell’imprudente condotta assunta dai soci, idonea ad ostacolare la rilevazione di validi indici di allerta per il riscontro dell’inadeguatezza organizzativa. Ne consegue che in tutti i casi in cui il giudice riscontri una responsabilità per inadeguatezza amministrativa ed organizzativa, unitamente ad altre responsabilità ad essa collegate, potrà applicare le sanzioni di cui all’articolo 2486, comma 3, del c.c., come aggiunto dall’
articolo 378, comma 2, del D. Lgs 14/2019:
«Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».
.