30 giugno 2021

La responsabilità dell’Organo di controllo nella crisi di impresa

Autore: Daniele Sirianni e Alfonso Falace
Tutti i membri dell’organo di controllo hanno la responsabilità sulla veridicità delle loro attestazioni e devono inoltre mantenere il segreto sui fatti e sui documenti di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività. In realtà, si tratta di tutte quelle responsabilità riguardanti le ipotesi di falsità nelle attestazioni contenute:
  • nella relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio art. 2429 c.c.;
  • nei verbali di verifica redatti dal collegio sindacale;
  • in ogni altra relazione e/o dichiarazione che il Collegio Sindacale redige in esecuzione della propria attività di vigilanza e controlli.

Relativamente alla responsabilità dei Revisori legali e/o delle società di revisione, l’art. 15 del D.lgs. 39/2010 dispone che essi rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per tutti gli eventuali danni che dovessero derivare da inadempimenti dei loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del loro effettivo contributo relativo al danno cagionato. Il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, (nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) all’art. 14, nell’incentivare l’individuazione rapida di una eventuale crisi di impresa, ha attribuito espressamente agli Organi di Controllo societari, al Revisore legale e/o alle Società di revisione, ciascuno nell’ambito delle rispettive funzioni, un duplice adempimento:
  1. valutare in maniera costante che l’assetto organizzativo dell’azienda sia adeguato, che ci sia un tranquillo equilibrio economico-finanziario e un prevedibile andamento regolare di gestione;
  2. segnalare, senza indugio, all’organo amministrativo l’eventuale esistenza di fondati indizi preclusivi di una crisi aziendale.

Qualora il Revisore legale o l’Organo di controllo, ciascuno per le proprie funzioni, non dovessero provvedere alla tempestiva segnalazione della intravista o prevedibile crisi, così come previsto dal predetto art. 14 del Codice della Crisi, scatterà automaticamente nei loro confronti, la responsabilità solidale con gli Amministratori.

Pertanto, alla luce di ciò, il Collegio sindacale, in particolare, devrà costantemente vigilare che il sistema dei controlli interni e degli assetti organizzativi adottati dalla società, risultino adeguati per rilevare in maniera tempestiva eventuali segnali che possano fare emergere significativi dubbi sulla capacità dell’impresa a far fronte agli impegni assunti.
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