19 gennaio 2022

La revisione negli EELL

Autore: Daniele Sirianni
Il Revisore Legale degli EELL opererà secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento (D.lgs. 118/2011) nonché secondo i principi di vigilanza e controllo degli Enti locali, emanati secondo le normative in materia di enti pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche.

I predetti principi di revisione costituiscono anche il codice etico e di comportamento del Revisore Legale. È il caso di sottolineare che coloro i quali svolgono l’attività di revisione in EELL devono operare sempre con la massima diligenza e professionalità. Infatti, tale attività dovrà essere ispirata ai criteri delineati dai Principi di vigilanza e controllo degli EELL, che rappresentano una regola deontologica alla quale uniformarsi e, il cui adempimento costituisce un parametro di riferimento per valutare il corretto esercizio della funzione del Revisore Legale.

Sia la norma di riferimento che i principi di vigilanza e controllo evidenziano con estrema chiarezza l’importanza della corretta implementazione delle fasi di revisione, delle funzioni di vigilanza e la necessaria ed indispensabile collaborazione con l’Ente locale, sulle attività di verifica predisposte, sulle procedure di revisione adottate e sulle tecniche di campionamento.

La diligente esecuzione dell’incarico prevede che il Revisore Legale debba provvedere alla corretta e precisa tenuta di tutta la documentazione di lavoro e che la stessa, sia idonea a comprovare l’attività svolta ed a esprimere una motivata valutazione di congruità (in termini di affidabilità e/o inaffidabilità – assistenza e/o inesistenza) del controllo interno. La predetta documentazione, che alimenta il fascicolo della revisione, è di proprietà del Revisore Legale il quale, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ne stabilisce modalità e tenuta, conservazione ed utilizzo, garantendone riservatezza, integrità e accessibilità.

Il Revisore Legale dovrà comunque documentare ogni operazione eseguita, attraverso le carte di lavoro, (e/o verbali riportanti di ispezione e accertamenti effettuati oltre a verifiche, vigilanza e controlli). Le carte di lavoro dovranno inoltre specificare le tecniche utilizzate, fornendo adeguata motivazione circa la loro idoneità.
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