Nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2020 è stato pubblicato il
d.lgs. 26 ottobre 2020 n. 147, recante le
“Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (d’ora in avanti, decreto correttivo).
L’
art. 14 del Codice della crisi disciplina le segnalazioni effettuate dall’organo di controllo e dal revisore legale, prima all’organo di amministrazione, poi all’OCRI. Dalla prima delle due segnalazioni prende avvio la procedura di allerta interna. La seconda segnalazione, invece, è prevista nell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 14 del Codice della crisi. Essa viene effettuata dall’organo di controllo e/o del revisore legale nelle ipotesi specificatamente previste dalla norma qualora gli amministratori non diano seguito ai provvedimenti necessari per superare lo stato di crisi, a seguito della segnalazione loro effettuata da parte dei sindaci e/o del revisore legale.
Esaminiamo più partitamente tali previsioni.
Accanto all’ipotesi in cui l’organo di amministrazione si attivi nei 60 giorni successivi alla segnalazione dell’organo di controllo e/o del revisore legale, adottando i provvedimenti e le misure necessarie per superare lo stato di crisi e iniziando un percorso volto al risanamento, il Codice della crisi prende in esame altri tre alternativi possibili esiti dell’allerta. Al ricorrere di ognuna delle tre ipotesi, l’organo di controllo, o il revisore legale, sarà tenuto a informare senza indugio l’OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni: in tale occasione, può derogarsi all’obbligo di riservatezza, contemplato, nell’art. 2407, primo comma, c.c., per l’organo di controllo e, a seguito dell’opportuna precisazione contenuta nell’art. 3 del decreto correttivo, nell’art. 9 del d.lgs. n 39/2010, per il revisore legale.
I casi che rendono necessaria la segnalazione all’OCRI da parte dell’organo di controllo e/o del revisore, sono specificatamente indicati nell’ultimo periodo dell’art. 14, comma 2, e coincidono con:
- i) l’omessa risposta da parte dell’organo di amministrazione;
- ii) l’inadeguata risposta da parte dell’organo di amministrazione;
- iii) ovvero la mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi.
Con riferimento all’ipotesi sub i), il comportamento omissivo degli amministratori obbligherà l’organo di controllo e/o il revisore legale a segnalare l’omissione all’OCRI.
Per quanto attiene all’ipotesi sub iii), si dovrebbe trattare delle ipotesi in cui gli amministratori, pur avendo fornito risposta alla segnalazione effettuata dall’organo di controllo e /o dal revisore legale, non vi abbiano dato seguito attuando le misure necessarie.
Più complesse appaiono le valutazioni da effettuare quando l’organo di amministrazione risponda ma la risposta sia inadeguata, visto che l’organo di controllo e il revisore dovranno necessariamente valutare tale inadeguatezza prima di segnalare i fatti all’OCRI (ipotesi sub ii)).
Considerati gli ambiti di attività e delle funzioni demandate all’organo di controllo e al revisore legale, il vaglio dell’inadeguatezza della risposta fornita dall’organo di amministrazione non dovrebbe mai riguardare l’opportunità o la convenienza delle eventuali scelte di gestione assunte dall’organo di amministrazione a seguito della segnalazione da questi effettuata, e limitarsi, diversamente, ai tradizionali giudizi espressi in concomitanza dello svolgimento delle attività previste sia nel codice civile, che nei principi di revisione. Si comprende, allora, l’importante precisazione effettuata dal decreto correttivo circa lo scambio informativo tra organo di controllo e revisore legale dell’avvenuta segnalazione all’organo di amministrazione. In tal caso, infatti, una segnalazione congiunta all’OCRI faciliterà il lavoro di entrambi.
L’art. 14 del Codice della crisi non fornisce indicazioni circa le modalità e le caratteristiche della segnalazione all’OCRI. Il decreto correttivo non contiene ulteriori integrazioni in proposito, lasciando all’autonomia di sindaci e revisori l’individuazione dello strumento maggiormente opportuno. Al pari della segnalazione all’organo di amministrazione, è auspicabile, pertanto, che anche quella rivolta all’OCRI, istituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa (cfr. art. 16, comma 2, Codice della crisi), vada motivata e fatta per iscritto, a mezzo PEC o tramite l’utilizzo di altri strumenti che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione.
A seguito di tale segnalazione la procedura di allerta continua davanti all’OCRI con l’audizione in via riservata e confidenziale del debitore (e quindi degli organi di amministrazione) e dell’organo di controllo. L’OCRI è tenuto a convocare i predetti soggetti, entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione da parte dell’organo di controllo ovvero dall’istanza presentata dal debitore medesimo, e l’audizione dei soggetti sopra richiamati deve avvenire in via riservata e confidenziale.