1 aprile 2020

Le modifiche di accesso all’OCRI, i requisiti di preparazione, iscrizione e sospensione

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il decreto correttivo opera un’azione modificativa a gamba tesa, sull’art. 356 CCII, modificandone il comma 2.

Per gli obblighi formativi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e degli avvocati già iscritti ai rispettivi Ordini, basta documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore (non più, duecento), scendendo vertiginosamente la richiesta di preparazione, come invece rimasto per i consulenti del lavoro e comunque le altre categorie.

Per quanto concerne, invece, le prime iscrizioni all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al CCII, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti che però documentino di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore della disposizione, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, e cioè curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352. Quindi, è stato introdotto un’estensione dei soggetti che possono chiedere l’iscrizione all’albo già in luogo di prima formazione dell’OCRI. Nessuna modifica per quanto concerne, l’aggiornamento biennale obbligatorio.

Le modifiche della strutturazione delle nomine degli iscritti all’Albo dei gestori - Circa i requisiti di nomina, mutano le lettere b) e sparisce la lettera c) del comma 3 dell’art. 358 CCII. La scelta giudiziale tiene dunque conto degli incarichi già pendenti per il professionista e ne valuta la idoneità, se nuovamente nominato, ad assicurare l’espletamento della funzione in modo diretto e personale, tempestivo e, si aggiunge, altresì efficiente. In realtà, il cuore della disposizione, nell’esigere la personalità nello svolgimento dell’incarico, mira a responsabilizzare i tribunali a non ripetere in modo seriale le stesse nomine, pur contemperando criteri di competenza tecnica e però non contando sull’assorbimento organizzativo senza limite per nuovi incarichi.

Le modifiche del funzionamento di tenuta dell’Albo dei gestori - L’art. 357 comma 1 CCII, contiene infine una specificazione, con riguardo anche alle modalità di sospensione e cancellazione dall’albo, volontaria ovvero disposta dal Ministero della giustizia, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto a carico degli iscritti. Con queste disposizioni si vuole che ottimizzare il futuro meccanismo amministrativo e organizzativo delle competenze di tenuta dell’Albo, indicando in modo più specifico anche le ragioni di perdita dell’iscrizione non oggetto di sanzione, ma effetto di decisione unilaterale dell’interessato.

Viene demandato al decreto fissare se le conseguenze dei riportati inadempimenti o le scelte volontarie del professionista possano, tradursi in una sorta di iscrizione solamente sospesa, rimanendo in un limbo, considerando che non sia ancora diventata cancellazione. Inoltre, rimane un arcano, se la seconda permetta, e quando una reiscrizione, perfino a distanza di tempo rilevante o contenuto, in relazione ai doveri di aggiornamento professionale.
.
FASCIA ARCHIVIO VIDEO PILLOLE REVISIONE LEGALE
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy