Qualora il revisore, durante lo svolgimento dell’incarico ricevuto, provochi danni a terzi, a seguito di comportamenti di natura dolosa o colposa, si espone a responsabilità, con conseguente risarcimento del danno arrecato. Alla responsabilità civile, si aggiungono le sanzioni inflitte dall’Ordine di appartenenza al ricorrere di determinate condizioni.
La responsabilità civile - Può emergere da un comportamento non conforme, come la negligenza professionale, che compromette la credibilità di un giudizio espresso in una particolare circostanza. In tali casi, la responsabilità del revisore si riflette in sede civile; egli sarà passibile di condanna al risarcimento del danno arrecato, a seguito del riconoscimento circa la sua colpevolezza. Infatti, ai sensi dell’articolo 2407 del c.c. «I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394-bis e 2395.».
La scelta del legislatore- Il legislatore ha uniformato le regole applicabili sia al collegio sindacale che al revisore, evidenziando come l’attività vada svolta “con professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico”. Tale circostanza impone di andare alla ricerca della giusta definizione da attribuire al significato di negligenza professionale.
I doveri del revisore – L’attività di revisione consiste nel verificare una serie di elementi al fine di esprimere un giudizio circa la conformità del bilancio alle norme di legge. L’errore che può essere commesso da parte del revisore nella fase di verifica della documentazione va comunque valutato in relazione alla natura della revisione ed alla complessità dell’incarico ricevuto. Le inadempienze del revisore o del sindaco sono commisurate alla erronea applicazione, al mancato rispetto o alla non applicazione dei principi di revisione. In ogni caso, il revisore risponde solo se tali irregolarità hanno avuto conseguenze non lievi sulla validità e correttezza del giudizio espresso nella particolare fattispecie oggetto di controllo. Per cui, il revisore che abbia applicato con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico le norme relative ai principi di revisione legale nello svolgimento dell’incarico affidatogli non risponde di alcuna responsabilità, se non abbia potuto individuare irregolarità presenti nel bilancio esaminato o se queste siano emerse successivamente. In pratica, il revisore sarà responsabile solo nel caso in cui si dimostri la mancata applicazione delle regole prescritte nello svolgimento dell’incarico.
L’obbligazione di mezzi o di risultato- In riferimento all’incarico assunto ed alla sua natura, il revisore risponde esclusivamente del giudizio espresso sul bilancio in applicazione dei principi di revisione. Si ritiene, infatti, che nella circostanza in esame il revisore, nell’esprimere il proprio giudizio, non assuma una obbligazione di risultato ma una obbligazione di mezzi. Infatti, ai fini dell'emissione del giudizio, il revisore utilizza tutti gli strumenti necessari a sua disposizione, tra i quali i principi di revisione, la cui corretta applicazione, lo pone al riparo da responsabilità.
La responsabilità contrattuale - È la responsabilità derivante direttamente dal contratto formalizzato tra revisore e cliente, ratificato da apposita delibera assembleare. Nell’affidamento dell’incarico, di norma, viene prevista e quantificata la responsabilità del revisore, rapportandola ad un multiplo degli onorari e compensi pattuiti.
La responsabilità extracontrattuale - Diversamente da quella contrattuale, quella extracontrattuale è una responsabilità che esula dall’incarico ricevuto. Essa riguarda, in particolare, i danni potenzialmente arrecati ai soci, in particolare a quelli di minoranza. Il revisore risponde anche verso i soggetti utilizzatori delle informazioni sul bilancio qualora tali informazioni siano state utilizzate per effettuare delle scelte altrimenti non adottate.
La quantificazione del danno- Il danno arrecato dal revisore, per essere degno di risarcimento, deve essere innanzitutto quantificato; l’errore commesso, inoltre, deve essere di elevata rilevanza e significatività. In pratica, il risarcimento del danno risulta perseguibile qualora “(…) il giudizio di una persona ragionevole che si fosse affidata sulla validità delle informazioni fornite cambierebbe se le informazioni reali fossero differenti (…)”.
Responsabilità penali- A tali attività il codice civile riserva diversi articoli, la cui violazione assume rilevanza penale.