Ai sensi di quanto disposto dall'art. 238 del Dlgs. n. 267/2000 - Tuel, ciascun Revisore non può assumere complessivamente più di 8 incarichi, tra cui:
- non più di 4 incarichi in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- non più di 3 incarichi in Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti;
- non più di un incarico in Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti.
Le Province sono equiparate ai Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, mentre le Comunità montane ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Nulla viene detto per le Unioni di Comuni.
L’art. 238 del Tuel pone dunque dei limiti all'affidamento degli incarichi, fissando ad 8 il numero massimo per ciascun Revisore e precisando, all'interno di tale limite massimo, degli ulteriori limiti in proporzione alla classe dimensionale dei Comuni. Con tale disposizione si è voluto proporzionare gli incarichi dei singoli Revisori ai carichi di lavoro necessari al corretto espletamento dell’incarico.
Le Unioni di Comuni che esercitino in forma associata tutte le “funzioni fondamentali”, oppure svolgano in forma associata l’attività relativa all’esercizio delle funzioni dell’Organo di Revisione, vanno considerate in base al dato demografico complessivo che risulta dalla sommatoria della popolazione degli Enti partecipanti; invece, le restanti Unioni di Comuni (non in possesso delle caratteristiche di cui sopra), per gli affidamenti degli incarichi di revisore, continuano ad essere considerate alla stregua dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
I già citati Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di Revisione degli Enti Locali, nel Documento n. 1, nella parte “
Composizione, estrazione a sorte”, al punto “Criteri applicativi”, dopo aver richiamato sia l’art. 234, comma 3-bis, del Tuel, che l’art.1, comma 110, della Legge n. 56/2014, stabiliscono: “(c)onsiderato che è dovere deontologico di ciascun revisore non accettare incarichi che non siano sostenibili dalla propria organizzazione, a causa dell’eccessivo carico e della complessità attesa dal lavoro; tenuto conto che tale dovere è confermato dall’indice normativo dell’art. 238 Tuel, comma 1, il quale pone dei limiti al cumulo di incarichi; tenuto conto che il processo di trasferimento delle funzioni alle unioni è in molti casi ancora insufficiente e che potrebbe comportare di fatto un’eccessiva articolazione di bilanci “dipendenti” da controllare, si esortano i revisori a non accettare incarichi in situazioni siffatte”.
Alla predetta raccomandazione occorre aggiungere (però) che - giusta applicazione dell’art. 14, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010 - tra le “funzioni fondamentali” che i Comuni minori devono (eventualmente) affidare alle Unioni dei Comuni vi rientra quella che riguarda “
[la] organizzazione generale dell'amministrazione, [e la] gestione finanziaria e contabile e controllo”.
Giova riportare, come si vedrà più avanti, che per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 dell’art. 241 del Tuel spettante al Revisore dell’Unione di comuni, “si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica … al comune più popoloso facente parte dell'unione”.
La Finanza Locale ha specificato che il limite all’affidamento degli incarichi di cui all’art. 238 del Tuel rimane vigente anche con riferimento alle nuove modalità di nomina ad estrazione.
L'art. 156, comma 2, del Tuel, precisa che le disposizioni del Testo unico relative anche alla disciplina dei Revisori dei conti inerenti alla popolazione, vanno interpretate, se non è disciplinato diversamente, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le Comunità montane. Per le Comunità montane e i Comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
Il Regolamento di contabilità dell'Ente Locale potrebbe però contenere una diversa disposizione, sia inserendo limiti più restrittivi, e sia consentendo di prescindere dal numero di incarichi che il Revisore ricopre già. Il Revisore deve attestare il rispetto dei suddetti limiti, fornendo una dichiarazione nelle forme di cui agli artt. 46 e 47, della Legge n. 445/2000. L'affidamento dell'incarico è subordinato a questa dichiarazione.