9 settembre 2020

Modalità di rendicontazione dei CFP conseguiti dal 1° gennaio al 30 settembre 2020

Chiarimenti anche sulla verifica dei crediti maturati nel triennio 2017/2019

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha prorogato al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, mediante la partecipazione agli eventi formativi accreditati con codici materie “non utili” per la formazione dei revisori legali.
In virtù di ciò, con l’Informativa n. 30/2020, lo stesso Consiglio è intervenuto in relazione alle modalità di rendicontazione dei suddetti crediti formativi.

Sempre in tema di crediti formativi maturati nel triennio 2017/2019, inoltre, con il Pronto Ordini n. 70/2020 del 26 agosto 2020, il CNDCEC ha fornito chiarimenti in merito alla verifica dei crediti maturati nel suddetto triennio.

Informativa n. 30/2020- Anzitutto il Consiglio Nazionale ha ricordato che, la proroga a cui si è fatto riferimento in precedenza, riguarda esclusivamente i cfp necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo richiesto ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili ed è limitata ai cfp “non utili” per la revisione legale. Si ricorda che, la formazione a carico dei revisori legali dei conti, invece, è di competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I citati crediti formativi “non utili” che gli iscritti conseguiranno fino al 30 settembre 2020, da imputare al triennio precedente per colmare i debiti formativi degli iscritti nel triennio 2017-2019, saranno oggetto della contabilizzazione propria dell’Ordine.

L’Informativa in commento specifica che, nel rispetto dell’Informativa n. 24/2019, per ciascun evento formativo realizzato nel 2020 i soggetti organizzatori continueranno a comunicare al Consiglio Nazionale i partecipanti ed i crediti conseguiti. Provvederà l’Ordine ad imputare, nei propri sistemi di rilevazione, i crediti formativi “non utili” acquisiti fino al 30 settembre 2020 al triennio 2017-2019 nel caso in cui l’iscritto risulti inadempiente.

Una precisazione importante riguarda il fatto che, i cfp “non utili”, potranno essere utilizzati per l’assolvimento del triennio precedente anche qualora siano maturati tramite la partecipazione ad eventi accreditati con più codici materie, di cui alcuni validi per la revisione legale.

In virtù di quanto sopra esposto, quindi, qualora ad un evento siano attribuiti sia codici materie “non utili” sia codici materie “caratterizzanti” o/e “non caratterizzanti”, l’Ordine utilizzerà solo i cfp “non utili” per colmare il debito del triennio 2017-2019, mentre, i restanti cfp “caratterizzanti” o “non caratterizzanti” saranno utilizzati per l’assolvimento dell’obbligo formativo 2020.

Il CNDCEC precisa che, nella contabilizzazione dei cfp “non utili” necessari a recuperare l’inadempimento del triennio 2017-2019, qualora l’iscritto non abbia conseguito il minimo dei 9 cfp richiesto, l’Ordine darà la priorità ai cfp associati ai codici delle materie c.d. “obbligatorie”.

Concludendo, il Consiglio Nazionale ritiene che, l’Ordine, debba comunicare agli iscritti non risultanti in regola con l’adempimento formativo del triennio 2017-2019 che i crediti nelle materie “non utili” che conseguiranno fino al 30 settembre 2020 saranno utilizzati preliminarmente per colmare i debiti formativi del triennio citato, salvo che l’iscritto non manifesti in forma scritta una volontà contraria.

Pronto Ordini n. 70/2020– Un Ordine territoriale, visto il differimento al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei crediti formativi professionali (cfp) per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, ha chiesto chiarimenti al CNDCEC precisamente su due aspetti, ossia:
  • entro quale data il Consiglio dell’Ordine deve procedere alla verifica ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento per la FPC;
  • se gli iscritti che nel triennio 2017-2019 abbiano conseguito meno di 9 cfp nelle materie c.d. “obbligatorie” pur avendo maturato complessivamente 90 cfp sono da considerarsi inadempienti.

In merito al primo quesito formulato, il Consiglio Nazionale ha chiarito che, il differimento del termine utile al conseguimento dei cfp per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, non ha dispensato l’Ordine dallo svolgimento della verifica del regolare adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei termini fissati dall’articolo 19, comma 2 del regolamento FPC.

È stato specificato, inoltre, che la verifica necessaria a determinare l’assolvimento dell’obbligo formativo non deve venir meno e, ciò, si può trarre dal contenuto dell’Informativa n. 30 del 6 aprile 2020 esaminata in precedenza.

Per quanto concerne, invece, il secondo quesito posto, considerato che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 e dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento per la FPC, per l’assolvimento dell’obbligo formativo è richiesto che l’iscritto nel corso del triennio formativo consegua almeno 9 cfp “mediante le attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione”, non può considerarsi assolto l’obbligo formativo degli iscritti in assenza di tali cfp, anche qualora questi abbiano acquisito 90 cfp entro il 31 dicembre 2019 (ovvero 30 cfp nel caso di riduzione dell’obbligo formativo per età).

Secondo il Consiglio Nazionale, infine, resta fermo che, la proroga al 30 settembre 2020 del termine utile al conseguimento dei cfp per l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019, consente agli iscritti che non abbiano conseguito almeno 9 cfp nelle materie c.d. “obbligatorie” di sanare la posizione formativa del triennio appena concluso.
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